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L'art. 1327 c.c. stabilisce che: "qualora su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno".
Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1327 c.c., l'inizio d'esecuzione è stato interpretato dalla giurisprudenza come una forma d'accettazione tacita mentre in dottrina vi sono diverse tesi: quella che interpreta l'inizio d'esecuzione come un negozio d'attuazione, quella che l'interpreta come una condotta materiale legalmente tipizzata negli effetti e quella che riconduce l'intera fattispecie di cui all'art. 1327 c.c. nell'ambito della gestione degli affari altrui di cui all'art. 2028 c.c.
Nella fattispecie di cui all'art. 1327 c.c. il contratto si conclude a prescindere dalla conoscenza del proponente.
L'art. 1327 c.c. pone, a carico dell'oblato che inizi l'esecuzione, l'obbligo di dare tempestivo avviso al proponente pena, in difetto, l'obbligo di risarcire il danno; da ciò si desume che l'avviso non è requisito che condiziona il perfezionamento della fattispecie contrattuale ma un obbligo legale che, ove non adempiuto, conduce alla responsabilità dell'oblato ex contractu
Con riferimento ai casi che, a mente dell'art. 1327 c.c., giustificano la conclusione del contratto mediante l'inizio dell'esecuzione, la dottrina distingue la richiesta del proponente, che vincola solo quest'ultimo, dalla natura dell'affare o degli usi che vincolano anche l'oblato. In tale prospettiva, ove la conclusione del contratto mediante inizio d'esecuzione sia richiesta dal proponente, la condotta materiale oggettivamente coincidente con la prestazione oggetto dell'obbligazione contrattuale potrebbe non vincolare l'oblato ove difetti la sua volontà di accettare la proposta.
La giurisprudenza esclude che la modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 1327 c.c. sia ammessa con riferimento a contratti che richiedano determinati requisiti di forma così come nel caso in cui l'accettazione espressa sia richiesta esplicitamente dal proponente.
Con riferimento alle formule che giustificano la conclusione del contratto secondo la modalità di cui all'art. 1327 c.c., tali sono le locuzioni "pronta consegna" o "consegna urgente" mentre non è stato ritenuto sufficiente l'uso della parola "urgente" apposto sul foglio commissione. La conclusione del contratto secondo lo schema di cui all'art. 1327 c.c. è giustificata dalla natura dell'affare allorchè il tempo necessario per la conoscenza dell'accettazione potrebbe pregiudicare l'interesse al cui soddisfacimento è diretto il contratto stesso.
L'esecuzione deve, poi, essere conforme alla proposta assumendo, in difetto, il significato di nuova proposta.
Con riferimento al tempo ed al luogo di conclusione del contratto l'art. 1327 c.c. stabilisce che esso si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. Al riguardo la dottrina distingue il caso degli atti di approntamento che restano nella sfera dell'oblato e non determinano la conclusione del contratto dall'inizio d'esecuzione vero e proprio che, invece, determina la conclusione del contratto.
L'oblato può peraltro, con dichiarazione espresa, escludere che il proprio comportamente obiettivamente conforme all'oggetto della proposta, abbia valore di accettazione ex art. 1327 cc mediante un atto di protestatio.
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