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L’azione di rescissione, ai sensi dell’art. 1449 c.c., si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione del contratto ma se il fatto costituisce reato si applica l’art. 2947 c.c. e, quindi, il diverso termine di prescrizione del reato si applica anche all’azione di rescissione.
Ove il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva, il termine di prescrizione dell’azione di rescissione inizia a decorrere dal momento dell’avveramento della condizione.
L’azione di rescissione è esperibile anche con riferimento ad un contratto definitivo concluso nell’esecuzione di un contratto preliminare rescindibile e il termine di prescrizione dell’azione inizia a decorrere dal momento della stipula del definitivo.
L’azione di rescissione non è disponibile ed il contratto rescindibile non è suscettibile di convalida, ai sensi dell’art. 1451 c.c., in considerazione dell’inidoneità della convalida a rimuovere l’oggettiva iniquità del contratto.
Una volta spirato il termine di prescrizione dell’azione di rescissione, ai sensi dell’art. 1449 c.c. secondo comma, non può essere sollevata neppure la relativa eccezione (la disciplina, sul punto, è, dunque, diversa da quella dell’annullamento del contratto che prevede sia la possibilità della convalida, sia quella di sollevare l’eccezione di annullamento anche dopo che sia spirato il termine di prescrizione quinquennale dell’azione).
Il convenuto con l’azione di rescissione può, ai sensi dell’art. 1450 c.c., impedire la rescissione offrendo di modificare il contratto in modo tale da ricondurlo ad equità. Il rimedio è analogo a quello previsto nell'ambito dell'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e, così come nell'ambito di quest'ultima azione, si discute se sia onere della parte indicare con precisione la variazione contrattuale idonea alla riconduziuone ad equità del regolamento di interessi o se possa essere sollevata anche un'eccezione generica con la rimessione al giudice dell'onere di determinare equitativamente il tipo di variazione contrattuale necessaria per la riconduzione del regolamento di interessi ad equità. Si discute, poi, se la modifica debba essere idonea a ricondurre la prestazione al di sotto della soglia dell'ultra dimidium o debba essere tale da rendere perfettamente proporzionate le rispettive obbligazioni.
La rescissione del contratto, ai sensi dell’art. 1452 c.c., non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, anche se in mala fede.
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