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CCNL parrucchieri |
CCNL parrucchieri, acconciatori estetica - scheda sintetica, decorrenza, inquadramento dei lavoratori ed aspetti della retribuzione - minimi contrattuali ed altre voci della retribuzione ● Fonti di riferimento ccnl 3 ottobre 2011 rinnovo verbale integrativo 25 novembre 2011 ● Parti stipulanti Confartigianato Benessere - Acconciatori, Confartigianato Benessere - Estetica, CNA – Unione benessere e sanità, Casartigiani, CLAAI – Federnas-Unamem e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl (*), Uiltucs-Uil ● Decorrenza e durata 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2012 ● Campo di applicazione Imprese artigiane di acconciatura ed estetica, imprese di tricologia non curativa, attività di tatuaggio e piercing e centri benessere a esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera, toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente
La permanenza nel 4° livello non può superare i 24 mesi, a meno che si tratti di lavoratori addetti esclusivamente alla pulizia di locali e arredi. I tirocinanti assunti ai sensi dell'art. 22, L. n. 56/1987, percepiscono, per un massimo di 6 mesi, l'80% della retribuzione globale del 3° livello. L'accordo di rinnovo 7 luglio 2008 ha previsto l'istituzione di una commissione paritetica per l'aggiornamento della classificazione del personale e i relativi profili ed esemplificazioni.
Retribuzione mensile
Variazioni retributive per le varie decorrenze
Scatti di anzianità Maturazione: 5 scatti biennali. Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio. Passaggio di livello: il lavoratore mantiene l'importo degli scatti già maturati e ha diritto a maturare ulteriori scatti fino a raggiungere l'importo complessivo massimo suindicato. La frazione di biennio in corso concorre agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Importi: liv. 1: € 9,30; liv. 2: € 8,26; liv. 3: € 7,75; liv. 4: € 7,23 Indennità Indennità di cassa: spetta agli impiegati normalmente adibiti a operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 10% del minimo di retribuzione. Bilateralità - Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) Dal 1º/7/2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo devono erogare un importo forfetario di € 25 lordi mensili per tredici mensilità annue. L’importo non è assorbibile e incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r.. □ Arretrati e una tantum Considerando i 115 euro già erogati nel 2009, ai soli lavoratori in forza al 3/10/2011 sono corrisposti 220 euro in due tranches, la prima di euro 110 con la retribuzione relativa al mese dicembre 2011; e la seconda di euro 110 con la retribuzione di maggio 2012. Agli apprendisti è riconosciuto, con le stesse decorrenze, il 70% delle somme indicate. □ Retribuzione ultramensile Tredicesima mensilità In occasione del Natale è corrisposta una mensilità della retribuzione globale. La tredicesima matura per dodicesimi. Si considerano anche i periodi di assenza dovuti a congedo matrimoniale, assenze giustificate, malattia e infortunio (nei limiti del comporto), gravidanza e puerperio. Quattordicesima mensilità Non prevista
Prova
□ Orario di lavoro Orario settimanale 40 ore, distribuite su 5 o 6 giorni, calcolate con riferimento a un periodo di 6 mesi, estendibile a 12 mesi dalla contrattazione regionale per esigenze organizzative e produttive. Giorni festivi Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale. Flessibilità Per far fronte a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, è possibile, tramite accordo aziendale, ricorrere a diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale fino al limite di 48 ore settimanali e per un massimo di 120 ore l'anno. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale spetta una maggiorazione del 10%. □ Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione
Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. Limiti per il lavoro straordinario: 200 ore annue pro capite. Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6. Agli impiegati che prestano servizio il sabato mattina spetta la retribuzione oraria globale maggiorata del 25%. □ Ferie e permessi annui Ferie Sono fissate in 28 giorni di calendario, così distribuiti: - 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione su cinque giornate (settimana corta); - 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione su sei giornate. Dal 1/12/2011 il lavoratore con oltre 5 anni di anzianità, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto a 30 giorni di calendario annuali così distribuiti: - 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione su cinque giornate (settimana corta); - 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione su sei giornate. Le festività che cadono durante il periodo di ferie ne determinano il prolungamento. Festività soppresse 32 ore di permesso retribuito da godere entro il 31 gennaio successivo all'anno di maturazione. I permessi non goduti nell'anno di maturazione sono liquidati entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Riduzione orario di lavoro (ROL) È pari a 16 ore annue e matura per dodicesimi (le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate mese intero). I permessi non goduti nell'anno di maturazione sono liquidati entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Banca ore Il ccnl prevede una flessibilità individuale, in base alla quale possono essere recuperate tutte le ore di straordinario, compresa l’eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti, sotto forma di riposi. Il monte ore eventualmente non ancora recuperato entro 12 mesi va liquidato con la retribuzione in atto alla scadenza. Assenze Malattia Conservazione del posto: mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni; riferiti a un arco temporale pari a 24 mesi in caso di più assenze. Trattamento economico dal 1°/12/2011: 100% a partire dal 1° e fino al 180° giorno, per malattie superiori a 8 giorni; 100% a partire dal 4° e fino al 180° giorno, per malattie inferiori o pari a 8 giorni Infortunio sul lavoro comporto: fino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge trattamento economico: 100% per tutto il periodo di assenza Maternità Il ccnl non prevede integrazioni a carico azienda dell'indennità erogata dall'Inps. Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi retribuiti Diritto allo studio 150 ore di permessi retribuiti nel triennio. La contemporaneità nell’utilizzo dei permessi è esclusa nelle aziende fino a 5 dipendenti; in quelle di maggiori dimensioni possono assentarsi contemporaneamente: un lavoratore nelle aziende da 5 a 9 dipendenti; due lavoratori nelle aziende da 10 a 14 dipendenti; tre lavoratori nelle aziende oltre 15; un lavoratore in più ogni 5 dipendenti nelle aziende oltre 15 dipendenti. Lavoratori studenti Hanno diritto a permessi retribuiti per ogni giorno di esame. Congedi per la formazione Possono assentarsi contemporaneamente: un lavoratore nelle aziende fino a 3 dipendenti (esclusi apprendisti e lavoratori con contratto di inserimento); un lavoratore ogni 3 o frazione nelle altre aziende. Per frequentare corsi di aggiornamento professionale si può utilizzare un monte ore di 20 ore annue. Lavoratori tossicodipendenti e loro familiari Conservazione del posto di lavoro: per tutto il periodo di esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, non oltre tre anni. Familiari di tossicodipendente: possono richiedere di essere posti in aspettativa per massimo tre anni a condizione che il Servizio per i tossicodipendenti ne attesti la necessità per ogni familiare coinvolto. L'aspettativa può essere usufruita anche in modo frazionato, comunque per periodi non inferiori ad una settimana. Lavoro a tempo parziale Lavoro supplementare E' ammesso, per punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, entro il 50% dell'orario ridotto concordato e compensato con una maggiorazione del 15%. Clausole flessibili ed elastiche Al lavoratore spetta un preavviso di 5 giorni e una maggiorazione del 10%. In caso di emergenze tecniche e/o produttive il preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni ma la maggiorazione sale al 15%. Il ccnl specifica i criteri da utilizzare per riproporzionare ferie, comporto per malattia e infortunio, permessi retribuiti e preavviso dei lavoratori a part-time. □ Contratto a tempo determinato Casi di ammissibilità e limiti Al verificarsi di esigenze contingenti o temporanee e nelle seguenti ipotesi: 1) per la sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi parentali di cui alla L. n. 53/2000, aspettativa, ferie, per attività di formazione e/o aggiornamento e per effetto della trasformazione di contratti a tempo pieno in part-time, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 3, D.Lgs. n. 368/2001; 2) punte di più intensa attività derivanti da richieste della clientela che non sia possibile evadere col normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti; 3) esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività. Nell'ipotesi di assunzione per sostituzione, di cui al punto 1 , è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni, tra sostituto e sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, compresi i lavoratori a tempo indeterminato, gli apprendisti ed i lavoratori con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato. Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, è consentita l'assunzione di un lavoratore a termine ogni due o frazione, con arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese con più di 10 dipendenti, è consentita l'assunzione di un lavoratore a termine nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore. Non concorrono ai suddetti limiti i contratti a termine per sostituzione. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi nei primi 9 mesi (elevabili fino a 24 mesi dalla contrattazione regionale) dalla fase di avvio di nuove attività. □ Apprendistato professionalizzante Periodo di prova Non superiore a 45 giorni Durata massima - 1º gruppo 5 anni (ridotta di 6 mesi per li apprendisti con titolo di studio post-obbligo di attestato di qualifica professionale): acconciatore/acconciatrice maschile e femminile; estetica - tatuatore/tatuatrice - massaggiatore/massaggiatrice; operatore/operatrice tricologico/a; impiegato/impiegata; addetto/addetta alla reception/vendita prodotti cosmetici. - 2º gruppo: 18 mesi: manicure e pedicure, esclusivamente estetico. Il periodo di apprendistato relativo alla qualifica di impiegato e al secondo gruppo non deve comunque considerarsi utile ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale di estetista. I lavoratori, al termine del periodo di apprendistato, vengono inquadrati al 3º livello, a esclusione degli impiegati che vengono inquadrati al 2º livello. Trattamento economico In misura percentuale sulla retribuzione contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza ed E.d.r.) del livello di inquadramento finale del contratto: Apprendisti del 1º gruppo (durata 5 anni)
Apprendisti del 1° gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) con titolo di studio post obbligo o qualifica, da 1/12/2011
Apprendisti del 2º gruppo (durata 18 mesi)
Contratto di inserimento Periodo di prova La durata è quella prevista per il livello d'inquadramento attribuito. Categoria di inquadramento Inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 50% di durata del contratto; per lo svolgimento di mansioni rientranti nel 3º livello inferiore di un solo livello per tutta la durata del contratto di inserimento. Durata Minimo nove mesi e massimo 18 mesi, Soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico: durata massima 36 mesi. Malattia o infortunio non sul lavoro Conservazione del posto: pari a giorni 90, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di assenza. Per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il periodo di conservazione del posto deve essere riproporzionato in base alla effettiva durata del rapporto di lavoro. Trattamento economico: eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati). Lavoro a domicilio Non disciplinato Somministrazione di lavoro E’ consentito nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, nonché nelle seguenti ulteriori ipotesi: - punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti; - per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e che non possa essere attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale; - per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale. I prestatori di lavoro in somministrazione impiegati per le fattispecie di cui sopra non possono superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro in somministrazione sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Lavoro stagionale E’ possibile, oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, anche per quei contratti di lavoro riconducibili all’attività concentrata in periodi dell'anno e finalizzata a rispondere all'intensificazione della domanda dovuta a variazioni di consumi collegati a flussi turistici. Ulteriori casistiche possono essere determinate dalla contrattazione regionale. Nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di 6 mesi per ogni singolo contratto. Lavoro intermittente Non disciplinato Telelavoro Non disciplinato Lavoro ripartito La retribuzione viene corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. Gli accordi individuali devono prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati. Estinzione del rapporto Preavviso 10 giorni lavorativi, sia in caso di licenziamento che di dimissioni. Trattamento di fine rapporto Il ccnl richiama la disciplina legale in materia. |