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CCNL telecomunicazioni 2013 |
CCNL telecomunicazioni 2013 scheda sintetica aspetti della retribuzione inquadramento dei lavoratori disciplina del rapporto di lavoro ● Fonti di riferimento ccnl 3 dicembre 2005 accordo 31 luglio 2007 II biennio economico accordo 23 ottobre 2009 rinnovo ipotesi di accordo 1 febbraio 2013 rinnovo ● Parti stipulanti Assotelecomunicazioni - Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil ● Decorrenza e durata 1 febbraio 2013 – 31 dicembre 2014 ● Campo di applicazione - Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, Internet, posta elettronica, ecc.); - imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; - imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; - imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
L'accordo di rinnovo 23 ottobre 2009 ha previsto l'introduzione di un livello 5S nel quale inserire i lavoratori con le mansioni tassativamente individuate nel ccnl e ai quali, fermo restando per tutti gli altri elementi retributivi il trattamento previsto per il 5° livello, viene riconosciuto uno specifico minimo retributivo a decorrere dal 1.1.2010. Passaggi dal 1° al 2° livello e dal 2° al 3° livello: nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive delle aziende: i lavoratori assunti con compiti propri del 1° livello conseguono, in relazione alla professionalità acquisita, il 2° livello dopo 18 mesi di effettivo servizio; i lavoratori assunti con compiti propri del 2° livello conseguono, in relazione alla professionalità acquisita, il 3° livello dopo 36 mesi di effettivo servizio. Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore Svolgimento non continuativo di mansioni superiori: compete il passaggio al livello superiore purché la somma dei singoli periodi, nell'arco massimo di tre anni, raggiunga mesi 9 per il passaggio al 6° livello professionale e mesi 6 per il passaggio agli altri livelli professionali. Svolgimento di mansioni superior in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto: non da luogo a passaggio di livello, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni, deve essere comunque corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un compenso non inferiore alla differenza tra la sua normale retribuzione e la retribuzione minima contrattuale del livello superiore.
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Variazioni retributive per le varie decorrenze
Scatti di anzianità Maturazione: 7 scatti biennali. Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio. Passaggio di livello: vengono mantenuti gli importi già maturati e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello. Importi: cat. 7: € 30,73; cat. 6: € 28,10; cat. 5 S: € 25,26; cat. 5: € 25,56; cat. 4: € 24,38; cat. 3: € 23,24; cat. 2: € 21,54 Indennità - Indennità di trasferta: i lavoratori inviati in trasferta hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio ovvero ad una diaria giornaliera, secondo la prassi in atto a livello aziendale. - Indennità di reperibilità: gli importi e le modalità applicative del servizio di reperibilità sono definiti a livello aziendale. □ Arretrati e una tantum Lavoratori in forza in una data compresa tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008 Misura: importo forfettario di € 267 (in eguale misura per tutti i livelli), non assorbibili Corresponsione: con la retribuzione di marzo 2008. □ Retribuzione ultramensile Premio di risultato E' determinato annualmente in relazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. In premio è negoziato a livello aziendale con le modalità previste nel ccnl e deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla legge. Elemento perequativo A decorrere dall'anno 2011, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato in aziende dove non operano forme di contrattazione integrativa con contenuti economici spetta un elemento perequativo nella misura di € 260 annui. L’elemento perequativo deve essere erogato con la retribuzione del mese di aprile; è corrisposto pro quota in caso di rapporti iniziati e/o cessati in corso d'anno e non è utile ai fini del computo del tfr e degli altri istituti contrattuali. Sono esonerate dalla corresponsione dell'importo perequativo le aziende che versino in situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali. Tredicesima mensilità Corresponsione: nel mese di dicembre Misura: una mensilità della retribuzione in atto. Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate. □ Una tantum Ai lavoratori in forza al 1° febbraio 2013 è erogato - con le competenze del mese di aprile 2013 - un importo "una tantum" pari a 400 euro lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati con diritto alla retribuzione nel periodo 1° gennaio 2012-31 marzo 2013.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova Mesi sei per i lavoratori dei livelli di classificazione 7° , 6° e 5° Mesi tre per i lavoratori degli altri livelli. □ Orario di lavoro Orario settimanale 40 ore realizzate anche con diverse distribuzioni/articolazioni previo accordo con la RSU.. Turnisti Agli addetti a turni avvicendati spetta per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di mezz'ora per la refezione. Giorni festivi Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale. In caso di coincidenza della ricorrenza festiva con la domenica spetta un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione (1/26 della retribuzione mensile per gli impiegati e 1/6 dell'orario settimanale normale per gli operai). Flessibilità Nei casi previsti dal ccnl è possibile realizzare articolazioni dell'orario settimanale come media su un arco plurisettimanale per ciascun semestre. L'articolazione degli orari settimanali può variare con limiti massimi di 48 ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti Per le prestazioni effettuate oltre le 45 ore settimanali spetta una maggiorazione sulla retribuzione pari al 15% Banca ore Possono esservi accantonate tutte le ore di lavoro straordinario prestate. I lavoratori possono optare sia per il pagamento delle ore straordinarie che per l’accantonamento nella banca ore. Se optano per il pagamento la maggiorazione per lo straordinario è dovuta per intero, mentre se optano per l’accantonamento per le ore che confluiscono nella banca-ore spetta una maggiorazione in misura pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario. Il godimento dei riposi accantonati avviene con le stesse modalità previste per il recupero della ROL □ Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni Le maggiorazioni, sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione oraria (minimo contrattuale, superminimi individuali, scatti di anzianità, indennità di contingenza
Al personale con funzioni direttive inquadrato nei livelli 6 e 7 non spettano le maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario. Il limite individuale annuo allo straordinario è di 250 ore. E' lavoro notturno quello compiuto dalle 22 alle 7. □ Ferie e permessi annui Ferie 4 settimane all'anno (24 giorni lavorativi). Ai lavoratori con anzianità di servizio superiore a 10 anni spetta un ulteriore giorno di ferie Una settimana di ferie corrisponde a 6 gg. Lavorativi (40 ore); se l’orario settimanale è distribuito su 5 gg. si utilizza il coefficiente 1,2. Festività soppresse A fronte delle ex festività spettano 4 giorni di permesso retribuito Riduzione orario di lavoro (ROL) E' pari a 72 ore annue. Ai turnisti che prestano la propria opera in sistemi di turnazioni di 15 o più turni settimanali - comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica - è riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso. La riduzione matura per dodicesimi; i permessi devono essere fruiti nell'anno di maturazione; quelli eccezionalmente non fruiti confluiscono in banca ore per un ulteriore periodo di 24 mesi e, ove anche alla scadenza di tale periodo non risultino goduti, devono essere pagati con la retribuzione in atto a tale data. □ Assenze Malattia Impiegati e operai Comporto: 365 giorni di calendario Qualora il suddetto periodo di conservazione del posto sia superato a causa di un evento morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta, o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il periodo di conservazione del posto ed il relativo trattamento retributivo sono prolungati sino ad un massimo di ulteriori 120 giorni di calendario. Trattamento economico: a) primi 180 giorni di calendario: intera retribuzione b) successivi 180 giorni di calendario: metà retribuzione Nel caso si verifichino più assenze per malattia, il trattamento economico si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi nel periodo di tre anni precedente ogni nuovo ultimo episodio morboso. Il ccnl individua una serie di ipotesi in cui al lavoratore spetta il 100% della retribuzione per l'intero periodo di comporto. Apprendisti Comporto: come sopra. Trattamento economico complessivo: per le quote a carico azienda, come i lavoratori qualificati. Infortunio sul lavoro e malattia professionale Impiegati e operai Comporto: fino a guarigione clinica (infortunio) o fino a quando l'INAIL riconosce la corresponsione dell'indennità per invalidità temporanea (malattia professionale). Trattamento economico: come la malattia. Maternità Per il periodo di astensione obbligatoria, 100% della retribuzione globale. Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi retribuiti. Diritto allo studio Per l'esercizio del diritto allo studio sono riconosciute 150 ore di permessi retribuiti nel triennio, utilizzabili anche in un solo anno purché le ore di frequenza ai corsi siano almeno il doppio di quelle richieste come permesso. A livello aziendale può essere prevista la concessione di tali permessi anche ai lavoratori che frequentano corsi di formazione di durata superiore a 450 ore. Per l’esercizio del diritto allo studio e per la formazione professionale può assentarsi contemporaneamente non più del 2% della forza occupata nell’unità produttiva o nell’azienda. Lavoratori studenti Ai lavoratori studenti spettano 1 giorno di permesso retribuito per ciascun giorno d'esame e 2 giorni lavorativi prima di ciascun esame. Gli studenti universitari hanno diritto a 8 giorni retribuiti all'anno (9, dal 1° gennaio 2010) per i giorni di esame e a 2 giorni retribuiti prima di ogni esame. □ Lavoro a tempo parziale Clausole elastiche e flessibili Possono essere concordate clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione (da attuarsi con un preavviso di almeno cinque giorni e con il pagamento di una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto) e nei rapporti di tipo verticale o misto anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei limiti del 100% dell'orario ridotto e comunque non oltre il normale orario di lavoro settimanale a tempo pieno (da attuarsi con un preavviso di almeno cinque giorni e con il pagamento di una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto). Tali clausole possono essere utilizzate per: - campagne pubblicitarie, iniziative promozionali e attività per l'immissione sul mercato di nuovi prodotti/servizi, anche connesse all'aggiudicazione di una nuova commessa, nonché avvio di nuove unità produttive/organizzative; - variazioni operative conseguenti ad interventi di manutenzione/aggiornamento/ implementazione di sistemi e/o delle postazioni di lavoro entro periodi temporali definiti; - attività necessarie per garantire la sicurezza, la continuità e la funzionalità degli impianti e/o servizi e/o per ottemperare agli obblighi legislativi/amministrativi/regolatori; - variazioni operative relative ad attività di installazione, montaggio e/o manutenzione di impianti/apparati conseguenti ad eventi climatici o a cause di forza maggiore; - esigenze sostitutive temporanee per assenze con diritto alla conservazione del posto. Altre ragioni possono essere individuate dalla contrattazione di secondo livello. Le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza, non configurano una fattispecie di clausole flessibili. Lavoro supplementare La prestazione di lavoro supplementare senza maggiorazione non può superare i seguenti limiti: orario fino a 4 ore giornaliere: 45 ore mensili; orario fino a 5 ore giornaliere: 35 ore mensili; orario fino a 6 ore giornaliere: 30 ore mensili. Le prestazioni di lavoro supplementare sono ammesse entro il limite massimo pari al 100% dell'orario giornaliero ed annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale. Le ore di lavoro supplementare sono compensate con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 20% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% dell'orario giornaliero ed annuo stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti nel mese tale limite la maggiorazione è del 24%. □ Contratto a tempo determinato Limiti 13% (15% per le aziende operanti nel Mezzogiorno) in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente per le seguenti ipotesi specifiche: a) esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all'introduzione di innovazioni tecnologiche; b) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno; c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell'azienda di stipulare sino a 5 contratti di lavoro a termine. A livello aziendale le parti possono definire maggiori percentuali, nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua. Gli intervalli tra un contratto a termine e il successivo possono essere ridotti a 20 o 30 giorni (a seconda della durata pari o superiore a 6 mesi del contratto in scadenza) nelle seguenti ipotesi: a) avvio di una nuova attività; b) lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; c) implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; d) avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine; e) esecuzione di un'opera o di un servizio che abbiano carattere temporaneo; f) sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Avvio di nuove attività Si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva/organizzativa che può essere incrementato previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive operanti nel Mezzogiorno. Malattia e infortunio non sul lavoro La conservazione del posto è limitata a un periodo massimo pari a un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto. Successione di contratti a termine Qualora sia stato raggiunto il termine di 36 mesi, può essere stipulato un ulteriore contratto a termine per un periodo non superiore a 12 mesi. □ Apprendistato professionalizzante Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento ai livelli 3° e 4°. Condizioni Aver mantenuto in servizio almeno il 70 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 36 mesi precedenti. È comunque consentita l'assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Durata massima
I lavoratori in possesso di laurea conseguono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi di apprendistato. Gli apprendisti con destinazione finale al 3° livello, sono inizialmente inquadrati al 2° livello. Retribuzione e inquadramento Primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale; secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale. □ Contratto di inserimento Condizioni Aver mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. Durata Non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi, in relazione al tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispetto al nuovo contesto lavorativo. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto può prevedere una durata massima di 36 mesi. In caso di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili coerenti con il contesto organizzativo, può essere prevista una durata massima di 9 mesi. Inquadramento Non può essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante a lavoratori addetti alle mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale la categoria di inquadramento è di un livello inferiore. I lavoratori assunti con contratto di inserimento con destinazione finale al 3° livello, saranno inizialmente inquadrati al 2° livello. □ Lavoro a domicilio Non disciplinato □ Somministrazione di lavoro Limiti 13% (15% per le aziende operanti nel Mezzogiorno) in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente per: a) esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all'introduzione di innovazioni tecnologiche; b) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno; c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell'azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato. A livello aziendale le parti possono definire maggiori percentuali nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua. □ Lavoro stagionale Non disciplinato □ Lavoro intermittente Non disciplinato □ Telelavoro - Telelavoro domiciliare, quando l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio; - Telelavoro da centri o postazioni satellite, quando l'attività lavorativa viene prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro possono svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa. L'azienda deve favorire oltre al normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione e comunicazione diretta all'interno della struttura di appartenenza attraverso rientri periodici in sede per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione del lavoro. Le ordinarie funzioni gerarchiche possonoessere espletate in via telematica e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente deve consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari a un telelavoro svolto regolarmente, provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate atte a garantire la protezione dei dati utilizzati e adoperati dal lavoratore per fini professionali. Il lavoratore deve assolvere alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. □ Lavoro ripartito Ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa, anche se la stessa può essere assolta indifferentemente da uno solo dei coobbligati. Conseguentemente è a carico dei coobbligati la definizione delle modalità operative con cui viene resa la prestazione lavorativa che deve essere assicurata senza che l'azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste. Il contratto deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario. I lavoratori devono informare preventivamente l'azienda sull'orario di ciascuno dei due con cadenza settimanale. □ Estinzione del rapporto Preavviso Il preavviso ha la stessa durata sia in caso di licenziamento che di dimissioni.
Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Trattamento di fine rapporto Il ccnl richiama la disciplina di legge in materia, escludendo espressamente dalla base di calcolo del t.f.r. le quote di retribuzione (e relative maggiorazioni) afferenti alle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro.
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