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Il lavoro subordinato e gli indici della subordinazione |
Il lavoro subordinato e la subordinazione: i connotati della subordinazione e la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, nelle norme, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza Il lavoro gratuito, impresa sociale e volontariato
L’art. 2094 c.c. definisce il prestatore di lavoro
subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore”, osservando, a mente del successivo art. 2104 “le
disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore
e dai collaboratori di questo”.
Il rapporto di lavoro subordinato come ancora di recente
ribadito dal legislatore (cfr. l’art. 1 del d.lgs. n. 81 del 2015), costituisce
la forma comune del rapporto di lavoro.
A dispetto della definizione codicistica, deve, però,
sottolinearsi che non costituiscono elementi decisivi ai fini dell’individuazione
di un rapporto lavorativo di tipo subordinato il fatto che la collaborazione
sia resa nell’impresa, potendo un lavoratore subordinato prestare la propria
opera anche al di fuori di essa ed il fatto che il datore di lavoro sia un
imprenditore, potendo, infatti, individuarsi rapporti connotati dalla
subordinazione anche in favore di soggetti diversi (persone fisiche, artigiani,
professionisti, associazion Onlus ecc. ecc.).
Il tratto, invece, che connota il rapporto di lavoro
subordinato è l’etero direzione della prestazione di lavoro e la soggezione del
lavoratore al potere di sorveglianza e controllo della prestazione medesima nonché
l’attribuzione al datore di lavoro di poteri disciplinari volti a rendere
effettivi e cogenti i poteri di conformazione della prestazione lavorativa.
Naturalmente l’etero direzione comporta la possibilità, per il datore di
lavoro, non soltanto di stabilire le mansioni da attribuire al lavoratore, nel
rispetto della professionalità acquisita ex art. 2103 c.c. ma manche quella di
determinare tempi e modalità della prestazione lavorativa, con l’impegno, però,
di non lasciare inattivo il lavoratore nel rispetto della sua dignità, ex artt.
3 Cost, e 2103 e 2087 c.c. Corollario imprescindibile della subordinazione, ai
sensi dell’art. 2094 c.c., con specifiche e tassative eccezioni normativamente
previste è quello dell’onerosità della prestazione di lavoro.
Ai fini dell’individuazione della subordinazione, ove
naturalmente sorga controversia nel merito, non è decisiva la qualificazione
del rapporto che ne abbiano data le parti essendo, invece, determinate il
concreto assetto del rapporto contrattuale nella sua modalità di esecuzione.
Inoltre, è principio ricorrente nella giurisprudenza quello che ogni attività
umana possa essere resa in regime di subordinazione o in forma autonoma non
costituendo, pertanto, elemento decisivo quello relativo al tipo di mansioni
assegnate. Sarà, dunque, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro,
necessario verificare se vi sia stata effettivamente o, almeno potenzialmente,
l’etero direzione della prestazione di lavoro e il potere di verifica e
controllo della prestazione. Con gli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003,
era stato previsto che tutti i rapporti di collaborazione con un committente
che non fossero caratterizzati da un progetto con specifiche caratteristiche
dovessero essere ricondotti nell’alveo della subordinazione. Con l’art. 2 del
d.lgs. n. 81 del 2015, è stato previsto, invece, che tutte le collaborazioni
coordinate ed etero organizzate( nozione, questa, che va tenuta distinta, non
senza notevoli difficoltà, dall’etero direzione) che si concretino in una
prestazione di lavoro esclusivamente personale siano disciplinate come se
fossero rapporti di lavoro subordinato.
Peraltro, ai fini della qualificazione del rapporto di
lavoro, ove non risulti accertata l’eterodirezione, soccorrono indici
sintomatici di natura sussidiaria enucleati dalla giurisprudenza, specie in
ipotesi di mansioni semplici e ripetitive o, al contrario, in caso di
prestazioni altamente qualificate.
Tra tali indici sussidiari, possono essere ricordati i
seguenti: a) l’assenza di rischio in capo al lavoratore, b) la continuità della
prestazione lavorativa; c) la misura fissa della retribuzione; d) l’osservanza
di un orario di lavoro.
Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2016, n. 10004
Il carattere elementare e ripetitivo delle mansioni svolte
(nella specie, riconducibili alla figura del pizzaiolo) non è di per sé
indicativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ove non sia
ulteriormente accertato l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo,
organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ovvero, in mancanza, la
ravvisabilità di indici sussidiari quali la continuità e durata del rapporto,
le modalità di erogazione del compenso, l'osservanza dell'orario di lavoro, la
presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale.
Cassazione civile, sez. lav., 21/10/2014, n. 22289
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro
caratterizzato da prestazioni lavorative dotate di notevole contenuto
intellettuale, l'esistenza della subordinazione, in assenza di univoci indici
di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e organizzativo del
datore di lavoro, va accertata sulla base di criteri distintivi sussidiari,
quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione della
retribuzione, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la sussistenza o meno
di poteri di autorganizzazione in capo al prestarore di lavoro, non risultando
assorbente, in tale contesto, il c.d. "nomen iuris" del rapporto
intercorso fra le parti. |