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Accordo contrattuale, trattative puntuazione

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La formazione dell'accordo contrattuale può essere immediata tra parti presenti, può richiedere delle trattative tra parti presenti (e in tal caso è possibile che, nel corso delle trattative si addivenga all'accordo su alcuni punti e che su tale accordo parziale si formi un documento che viene definito puntuazione o minuta) o può essere necessariamente non immediata tra parti non presenti.

Le norme sulla formazione dell'accordo contrattuale sono contenute negli artt. dal 1326 al 1338 c.c.

Le trattative si riferiscono naturalmente alle ipotesi di formazione dell'accordo contrattuale non istantanea e devono essere serie, non devono, cioè, essere caratterizzate dall'assenza, ab origine, della volontà di addivenire ad un accordo contrattuale, pena, in tale ipotesi, la configurabilità di una responsabilità precontrattuale.

Le trattative, in ogni caso, non impegnano a concludere il contratto e, al riguardo, è sovente difficile stabilire quando le trattative abbiano condotto all'accordo sui punti essenziali del contratto di modo che il contratto stesso possa dirsi concluso. Sembra in ongi caso prevalere  l'opinione per cui l'essenzialità dei punti sui quali deve essere raggiunta l'intesa ai fini dell'accordo debba essere valutata in concreto e non in astratto.

Sotto il profilo probatorio, poi, è arduo stabilire a che punto siano giunte le trattative. Per ovviare a tali difficoltà, nel corso delle trattative, si ricorre alla puntuazione e, cioè, alla redazione di documenti che raccolgono le intese già raggiunte. La puntuazione può rivelarsi utile, sia ai fini della prova della responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative, sia per stabilire, nel corso delle trattative, se possa dirsi raggiunto l'accordo contrattuale.

Quando, infatti, nel corso delle trattative si è raggiunto l'accordo sui punti essenziali del contratto, l'accordo contrattuale si reputa raggiunto salvo che vi sia qualche clausola accessoria che debba ritenersi essenziale, per una o per entrambe le parti, ai fini della formazione dell'accordo contrattuale e che, in tal senso, sia stata formulata una riserva. 

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