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Il contratto d'apertura di credito bancario

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Il contratto d'apertura di credito bancario è, ai sensi dell'art. 1842 c.c., il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un determinato tempo o a tempo indeterminato.

L'oggetto del contratto d'apertura del credito bancario è la disponibilità di una somma di danaro in favore del cliente che, a sua volta, ha un potere d'utilizzazione economica della predetta somma.

L'apertura di credito banacrio può essere semplice, ed in tal caso il cliente non ha il potere di reintegrare la disponibilità, o in conto corrente ed in tal caso il cliente ha il potere, oltre che di effettuare più prelevamenti, di reintegrare la disponibilità mediante successivi versamenti.

In caso di apertura di credito bancario a termine, la banca non può recedere che per giusta causa; in caso di apertura di credito a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere con preavviso.

In caso di recesso dal contratto d'apertura di credito bancario, la facoltà d'utilizzazione economica delle somme si sospende automaticamente ma la banca deve concedere un termine di almeno 15 giorni al cliente per la restituzione delle somme utilizzate (cfr. l'art. 1845 c.c.).

L'apertura di credito bancario può, poi, essere allo scoperto o assistita da una garanzia reale o personale.

In quest'ultimo caso, la garanzia non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca; inoltre, ove la garanzia divenga insufficiente, la banca può chiedere un supplemento della garanzia e, in difetto, ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia.

Secondo parte della dottrina, con il contratto d'apertura di credito bancario, non viene costituito un vero e proprio diritto di credito in favore del cliente ma solo un potere d'utilizzazione economica, con la conseguenza, dunque, che la disponibilità non può essere assoggettata a pignoramento da parte dei creditori del cliente.

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