| L'arbitrato e l'arbitraggio |
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Le parti possono, a mente del codice, demandare la determinazione dell’oggetto del contratto all’equo apprezzamento del terzo o al suo mero arbitrio. Ove al terzo sia rimessa la determinazione del contenuto del contratto, egli porrà in essere un atto di arbitraggio, ove al terzo sia rimessa la determinazione dell’assetto degli interessi delle parti in funzione preventiva di una lite, l’atto prenderà il nome di arbitrato irrituale. Sia l’atto di arbitraggio che l’atto di arbitrato sono inquadrati dalla giurisprudenza nell’ambito del mandato; più precisamente il terzo, detto arbitratore, è un mandatario che agisce sulla base di una procura. L’atto di arbitraggio (e, per analogia, l’atto di arbitrato) può essere impugnato, ove le parti abbiano rimesso la determinazione dell’oggetto del contratto al prudente apprezzzamento del terzo, per manifesta iniquità o erroneità; ove, invece, le parti abbiano rimesso la determinazione dell’oggetto del contratto al mero arbitrio del terzo, l’atto di arbitraggio sarà impugnabile solo in caso di mala fede. Ove, poi, il terzo non voglia accettare l’incarico e non ponga in essere l’atto di arbitraggio, la determinazione dell’oggetto, ove le parti non si siano rimesse al mero arbitrio del terzo, può essere effettuata dal Giudice. Ove, invece, le parti si siano rimesse al mero arbitrio del terzo, il contratto sarà nullo salvo che le parti stesse si accordino sulla sotituzione dell’arbitratore. Gli atti di arbitraggio e di arbitrato, secondo l'opinione prevalente, sono dichiarazioni di scienza e non di volontà. Una parte della dottrina li riconduce agli atti di volontà per inferirne l'applicabilità della relativa disciplina in materia di vizi (errore, violenza dolo ecc). Argomenti correlati
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