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assegni per il nucleo familiare e maternità nella Gestione Separata
La disciplina degli assegni per il nucelo familiare e della maternità nella Gestione Separata, tra coperture assicurative e mancate coperture, le irragionevoli scelte del legislatore
 
Secondo quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 80, comma 12 della L. n. 388 del 2000, l'assegno per il nucelo familiare è corrisposto in favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata siccome individuati dal comma 16 dell'art. 59 della Legge n 449 del 1997; si tratta, alla luce della lettera della norma, degli iscritti alla gestione che non siano contestualmente iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.
 
Il comma 16 dell'art. 59 della Legge n 449 del 1997 ha previsto, infatti, a carico degli iscritti alla gestione separata non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, un incremento progressivo dell'aliquota di finznziamento, nonchè l'onere di un'ulteriore aliquota contributiva di 0,5 punti percentuali:"per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucelo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.

L'opzione di incrementare l'aliquota di contribuzione per gli iscritti alla gestione separata già assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria appare improntata alla logica di non aggravare il complessivo carico contributivo nei confronti di soggetti che, presumibilmente, grazie al futuro cumulo dei trattamenti pensionistici potranno garantirsi una pensione nel complesso decorosa senza bisogno di far affluire ulteriori risorse nel montante contributivo.
 
Meno lineare appare invece la scelta di limitare agli iscritti alla sola gestione separata senza ulteriore copertura assicurativa obbligatoria l'obbligo di versare l'ulteriore aliquota dello 0,5% per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucelo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.
 
Ed infatti, l'indennità di maternità, gli assegni al nucleo familiare e la tutela della malattia in caso di degenza ospedaliera appaiono prestazioni previdenziali-assistenziali delle quali potrebbero avere bisogno sia gli iscritti alla sola Gestione Separata sia gli iscritti alla suddetta gestione che siano contestualmente assicurati a diversa gestione previdenziale che, tuttavia, manchi di apprestare una specifica tutela con riferimento ai suindicati rischi.
 
E, dunque, se l'eventuale imposizione dell'onere a carico di tutti gli iscritti alla Gestione Separata (anche a carico di coloro che, stante la contestuale iscrizione a diversa forma di previdenza obbligatoria avrebbero potuto da questa percepire la prestazione a copertura dei nuovi rischi assicurati, senza dunque un interesse concreto a provvedere al finanziamento nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 della L. n 335 del 1995) avrebbe potuto trarre una giustificazione dal principio della solidarietà che impronta il sistema generale della previdenza, l'esclusione, dall'ambito della tutela, degli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie appare del tutto illogica ed iniqua specie, laddove la diversa forma di previdenza non appresti alcuna forma di copertura assicurativa per malattia, maternità e soprattutto per il nucelo familiare.

Non v'è chi non veda come sussista una chiara, ma poco ragionevole, discriminazione tra i soggetti privi di altra copertura previdenziale che possono aspirare a percepire le prestazioni di maternità, gli assegni al nucelo familiare e le prestazioni di malattia in caso di degenza ospedaliera ed i soggetti che siano obbligatoriamente iscritti ad altra forma di previdenza priva di specifiche coperture con riferimento agli indicati rischi che non possono avvalersi della medesima garanzia previdenziale.

La norma sconta, come sovente accade, l'eccesso di generalizzazione derivante dalla scarsa attitudine ad esaminare le articolate sfaccettature del sistema di previdenza e, presumibilmente, affonda nella logica per la quale una diversa e contestuale copertura previdenziale dovrebbe garantire le tutele aggiuntive che l'incremento dell'aliquita dello 0,5% disposto dall'art. 59 comma 12 della L. n 449 del 1997 mirava ad offrire a coloro che fossero (e siano) iscritti alla sola Gestione Separata.

Tuttavia, la presunzione sulla quale presumibilmente affonda la scelta legislativa è inesatta e crea quindi irragionevoli diseguaglianze all'interno della medesima cerchia di assicurati.

Specie con riguardo alla disciplina degli assegni in favore del nucelo familiare, infatti, molti sono i sistemi della previdenza che non prevedono alcuna forma di tutela, sepcie avuto riguardo ai sistemi previdenziali dei liberi professionisti che rappresentano uno degli esempi tipici di duplicità di copertura rispetto alla Gestione Separata Inps.

Sarebbe, dunque, bene porre rimedio a quella che appare una evidente svista legislativa frutto di una certa sciatteria nella formulazione delle norme in un tessuto ormai incontrollabile come quello che disciplina la previdenza in Italia imponendo l'aliquota aggiuntiva dello 0,5% anche agli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Ciò consentirebbe di fare cassa all'INPS ed eviterebbe di creare inique discriminazioni tra lavoratori.

 
Art. 59, comma 16 legge n 449 del 1997
 
16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dell'entrata in vigore [della presente disposizione], si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale (11) (12) .


art. 80, comma 12 dellaLegge n 388 del 2000
 
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

Art.5 DM 4 4 2002
Assegni per il nucleo familiare
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, è estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L'assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell'INPS.
3. Ai soggetti indicati al comma 1, l'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.




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