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L'atto giuridico, il fatto giuridico e il negozio giuridico nell'ordinamento civilistico
Quando si parla di fatto giuridico, ci si riferisce a un fatto produttivo di effetti giuridici, un accadimento, cioè, della realtà esterna cui l'ordinamento collega effetti esterni. L'atto giuridico è un fatto umano, un accadimento della realtà esterna compiuto dall'uomo.
 
Quando si parla di negozio giuridico ci si riferisce agli atti che si caratterizzano per essere manifestazioni di volontà diretti a produrre effetti giuridici.
 
La tripartizione tra atto, fatto e negozio si basa su ricostruzioni della dottrina ma non alberga direttamente ed in maniera espressa nel codice civile. I fautori della teoria del negozio giuridico, pur riconoscendo l'inesistenza di una norma espressa che contempli il negozio giuridico, ne desumono l'esistenza dall'art. 1324 cc che estende le norme relative al contratto agl atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale. Secondo tale corrente di dottrina, l'art. 1324 cc postulerebbe la negozialità dell'atto come condizione per l'estensione delle norme relative al contratto agli atti unilaterali.
 
Altra parte della dottrina ha contestato tale tesi osservando l'inesistenza di una norma che espressamente si riferisca al negozio giuridico. Inoltre, secondo tale diverso orientamento, l'art. 1324 cc non stabilisce la necessaria negozialità dell'atto unilaterale al fine di vedergli applicate le norme contrattuali prevedendo esclusivamente che esso debba avere contenuto patrimoniale.
 
Ulteriore argomento per escludere che l'ordinamento civilistico contempli la figura del negozio giuridico è quello per il quale la corrispondenza tra la volontà e gli effetti, che secondo la dottrina pandettistica rappresenta il requisito fondamentale del negozio giuridico, non sempre ricorre nell'ambito del contratto disciplinato dal codice civile in quanto esistono numerose ipotesi in cui vi è divergenza tra effetti prodotti ed effetti voluti (si pensi al caso dell'errore che, per poter essere causa d'annullamento del contratto, deve essere riconoscibile). Dall'analisi del codice dunque, secondo questa diversa dottrina, esiste la possibilità di effettuare una catalogazione diversa delle fonti di produzione degli effetti giuridici e, cioè, quella tra
 
fatti:
 
fatti umani produttivi d'effetti giuridici che non richiedono, a tal fine, la capacità d'agire (si pensi all'art. 2043 cc, relativo ai fatti produttivi di responsabilità extracontrattuale ed all'art. 1191 cc che stabilisce l'efficacia estintiva del pagamento effettuato dal debitore incapace)
 
e atti giuridici,
 
che, secondo l'art. 2 cc, necessitano, per esplicare i propri effetti giuridici, la capacità d'agire dell'agente fissata, per la generalità degli atti, al compimento del dieciottesimo anno d'età.
 
All'interno della categoria degli atti giuridici è, poi, possibile effettuare ulteriori distinzioni tra gli atti partecipativi, gli atti che manifestano volontà e le dichiarazioni di scienza.
 

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