| atto pubblico informatico |
|
Decreto legislativo 2 luglio 2010 n 110
Argomenti correlati
firma digitale e firma elettronica qualificata
elementi essenziali del nuovo rapporto cliente notaio
Il cliente, in base alle proprie esigenze, potrà decidere se chiedere che l'atto sia stipulato su supporto cartaceo o su supporto informatico; l'utilizzo dell'atto pubblico informatico non è obbligatorio.
Per stipulare l'atto pubblico informatico il cliente dovrà utilizzare la propria firma digitale, oppure, la firma elettronica non qualificata definita dagli emanandi provvedimenti attuativi Il notaio redigerà l'atto con il computer, lo leggerà dal monitor e apporrà, dopo le firme delle parti, la firma digitale sul documento che assicurerà la conclusione del contratto. Potranno essere rilasciate in formato digitale anche le copie degli atti cartacei. Gli atti notarili informatici saranno conservati dai notai che ne manterranno la disponibilità esclusiva per il rilascio di copie finchè saranno in esercizio. Gli atti saranno conservati secondo norme di legge che consentano la fruibilità dei dati. Quando il notaio cessa l'esercizio dell'attività, i suoi atti informatici saranno depositati presso gli archivi notarili gestiti dal ministero della Giustizia. |
















