| Caparra e preliminare - ritenzione e restituzione |
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Il contratto preliminare viene sovente corredato di una specifica pattuizione accessoria che è la caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 cc.
Seguendo la disciplina civilistica, il recesso dal contratto preliminare determinato da colpa dell'altro contraente consente a colui che abbia ricevuta la caparra in sede di stipula del preliminare d trattenerla e a colui che l'abbia data di conseguirne il doppio.
La casistica giurisprudenziale è varia e si occupa sia di questioni sostanziali e teoriche inerenti, ad esempio, i rapporti tra l'esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare con ogni conseguenza sul diritto alla caparra e l'eventuale esercizio del diritto alla risoluzione del contratto.
Al riguardo, con un recente arresto, la Suprema Corte ha precisato che l'esperimento dell'azione di risoluzione per inadempimento con domanda di risarcimento del danno esclude l'operatività del meccanismo della quantificazione forfettaria del danno che opera invece in caso di recesso.
A seguito della nuova disciplina sulla trascrizione del preliminare, deve soggiungersi che, in ipotesi di preliminare trascritto, il credito alla restituzione del doppio della caparra in favore del promissario acquirente è assistito da privilegio speciale sull'immobile promesso in vendita.
Abbiamo, qui di seguto, selezionato pronunce giurisprudenziali sia si merito che di legittimità recenti che hanno avuto modo di occuparsi di diversi profili inerenti la pattuizione della caparra confirmatoria in sede di preliminare e le relative vicende giuridiche successive
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