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casse di previdenza stabilità e contributivo
Il Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201  convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha imposto alle casse di previdenza dei liberi professionisti di assumere provvedimenti che siano idonei a garantire la stabilità delle gestioni, evidenziata dai rispettivi bilanci tecnici, per almeno cinquanta anni, entro e non oltre il termine del 30 giugno 2012.
 
In difetto, ma solo per le anzianità contributive maturande (quindi con il rigoroso rispetto del criterio del pro rata), si applicherà il sistema di calcolo contributivo. Inoltre sarà applicato, a carico dei pensionati, un contributo di solidarietà dell'1%.

La norma, ponendo alle casse un obiettivo assolutamente ragionevole che è quello di dotarsi di un sistema previdenziale stabile, non merita, quanto alle finalità che si prefigge, alcuna delle critiche che gli sono piovute dagli organi di vertice delle casse di previdenza private.

Modificare l'arco temporale della stabilità dei conti da trenta anni a cinquanta anni, infatti, non dovrebbe, se le riforme e gli interventi strutturali già adottati fossero stati idonei, comportare nuove modifiche del sistema previdenziale.

Il sistema previdenza deve infatti autofinanziarsi in via perpetua e non deve approfittare di evidenze contabili congiunturali legate esclusivamente ad una proporzione squilibrata tra iscritti e pensionati.

Se un sistema di previdenza è realmente stabile lo è in via perpetua, salvo eventuali assestamenti che possono essere realizzati con marginali variazioni delle aliquote.

Ciò che, invece, non convince è la soluzione che il Legislatore ha imposto in caso di eventuali e prevedibili inerzie da parte delle Casse i cui conti sono ben lontani dal garantire la stabilità per l'arco temporale richiesto dall'art. 24 del DL. n. 201 del 2011.

Il sistema contributivo infatti è imposto solo con riferimento alle anzianità contributive future e ciò non consente di sanare i deficit strtturali già accumulati.

L'imposizione del limite invalicabile del pro rata nell'ambito di sistemi che si rivolgono a bacini professionali chiusi dove la solidarietà intergenerazionale dovrebbe rappresentare non una vuota enunciazione di un principio nei fatti inesistene ma un reale criterio informatore dell'attività regolamentare è incomprensibile.

In altri termini:

non v'è norma costituzionale che imponga la conservazione di un determinato sistema di calcolo delle pensioni e ciò è stato affermato a più riprese dalla Consulta;

è noto che proprio il principio del pro rata imposto dalla Legge n 335 del 1995 nel contesto del generale passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo è stato uno dei motivi principali per i quali la spesa previdenziale risulta difficilmente sostenibile e necessita di continui interventi di assestamento e contenimento della spesa;

è noto che il principio del pro rata determina gravi diseguaglianze tra classi di iscritti a danno dei più giovani;

è arcinoto che le generazioni più giovani sono quelle che, nell'attuale momento storico, hanno più difficoltà nel reperire un impiego ed un reddito;

PERCHE' CONTINUARE AD IMPORRE IL PRINCIPIO DEL PRO RATA ANCHE NELL'AMBITO DEI SISTEMI DEI LIBERI PROFESSIONISTI?

Se il sistema contributivo venisse introdotto per tutti e con riferimento all'intera anzianità contributiva maturata, con la possibilità, da parte di ciascuno, di rimpinguare il proprio "bottino" di contributi per il passato al fine di conseguire un trattamento pensionistico decoroso, la stabilità sarebbe un obiettivo certo e raggiungibile e l'equità intergenerazionale diventerebbe da un'astratta e vuota enunciazione, una realtà che vive nelle norme ordinamentali.

Il contributo di solidarietà a carico dei già pensionati sarebbe un ovvio corollario e lo stesso dovrebbe essere calibrato in dipendenza dello squilibrio tra prestazioni conseguite e contributi versati.

Qui di seguito le norme richiamate in nota


Art. 24, comma 24 del DL n 201/2011

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento (21).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo.




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