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La causa del contratto non è esplicitamente definita dal codice civile che la inserisce tra i requisiti del contratto la cui mancanza comporta la nullità strutturale del contratto stesso senza, tuttavia, fornirne una specifica definizione (cfr. gli artt. 1325 e 1418 c.c.).

La causa deve essere mantenuta distinta dal motivo che è la spinta psicologica a contrarre non esternata nel regolamento contrattuale.

Il motivo può assumere rilevanza all’interno del contratto qualora sia oggettivato in una condizione (sospensiva o risolutiva).

In tal senso il motivo viene anche definito come una condizione non esplicitata.

Secondo l’art. 1344 c.c., inoltre, il motivo comune ad entrambe le parti, determinante ed illecito determina la nullità del contratto.

A volte il motivo, individuale o comune alle parti, pur se non esplicitato nel contratto assume rilievo ai fini della conservazione dell’efficacia del contratto stesso (o della sua validità secondo le impostazioni); in tal caso si parla della presupposizione. La presupposizione è il motivo implicito che ha determinato uno o entrambi i contraenti a contrarre. Secondo parte della dottrina la presupposizione sarebbe, dunque, una condizione implicita del contratto, secondo altra parte della dottrina la presupposizione entrerebbe, invece, a far parte della causa del contratto, con la conseguenza che, secondo la prima teoria, la mancanza del fatto presupposto determinerebbe l’inefficacia del contratto mentre, per la seconda teoria, il contratto sarebbe nullo per difetto della causa. Secondo una parte della giurisprudenza la presupposizione sarebbe un fatto idoneo ad alterare l’equilibrio del sinallagma e legittimerebbe l’esperimento dell’azione di risoluzione per eccessiva onerosità. Secondo altra e diversa prospettiva, la presupposizione, pur attenendo alla causa in concreto, determinerebbe, in ipotesi di sopravvenuta mancanza della circostanza presupposta, la risoluzione del contratto per inutilità sopravvenuta della prestazione.
 
La causa è, secondo la dottrina più recente e secondo la stessa recente giurisprudenza della Suprema Corte, la funzione economico individuale del contratto e, cioè, l’assetto di interessi al cui perseguimento è funzionalizzato il contratto. In tal senso, la causa deve essere distinta dal tipo che rappresenta la sintesi degli effetti di un contratto astrattamente considerato. Causa e tipo, invece,  secondo la dottrina tradizionale che identificava la causa del contratto nella sua funzione economico sociale, hanno tratti differenziali non agevolmente percepibili.

Secondo tale dottrina, dunque, la causa non sussiste qualora l’operazione contrattuale non sia riconducibile ad uno dei contratti tipici o ai tipi contrattuali socialmente diffusi. Tali diverse impostazioni in merito alla natura della causa del contratto si riflettono sull’ambito dell’autonomia contrattuale stabilita dall’art. 1322 c.c., secondo comma. Secondo la dottrina che definisce la causa come funzione economico individuale, infatti, le parti sono libere di dar vita a contratti atipici nei limiti in cui gli scopi perseguiti non siano contrari all’ordine pubblico o meramente capricciosi mentre, secondo la dottrina della causa come funzione economico sociale, i contratti atipici sono legittimi solo nei limiti in cui lo schema contrattuale adottato abbia raggiunto una diffusione sociale.

La causa, come funzione economico individuale del contratto, assume, poi, ulteriori funzioni e, cioè, quella di consentire il controllo sull’operazione contrattuale conclusa dai privati, quella di orientare l’interpretazione delle clausole del contratto e l’integrazione del suo contenuto (ex artt. 1369 e 1374 c.c.), quella di consentire ed orientare l’eventuale conversione di un contratto nullo ex art. 1424 c.c.

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