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Causa illecita contratto in frode alla legge

 

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Ai sensi dell’art. 1343 c.c. la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Si ha causa illecita per contrarietà a norme imperative quando il contratto realizza un assetto di interessi che viola norme ordinamentali poste a tutela di interessi generali. La causa illecita per contrarietà all’ordine pubblico non viola, invece, specifiche norme ma principi generali dell’ordinamento quali desumibili dal complesso delle norme vigenti. Si ha causa illecita per contrasto con il buon costume quando il contratto realizza un assetto di interessi che viola i principi dell’etica sociale. In quest’ultimo caso, nonostante la nullità del contratto, non sono ripetibili le prestazioni rese nell’adempimento di obbligazioni che traggano origine da contratti con causa illecita per contrasto con il buon costume.

E’, altresì, illecita la causa del c.d. contratto in frode alla legge, del contratto, cioè, utilizzato dalle parti per eludere norme imperative. Con il contratto in frode alla legge le parti, infatti, non violano direttamente una norma imperativa ma realizzano ugualmente il risultato che il Legislatore intendeva impedire (cfr. l'art. 1344 cc).

Secondo parte della dottrina il contratto in frode alla legge sarebbe ipotizzabile solo con riferimento a norme imperative che pongano il divieto di realizzare uno specifico risultato a prescindere dalla condotta (norme materiali) mentre, secondo la giurisprudenza dominante, la logica del contratto in frode alla legge è proprio quella di vietare contratti che realizzano, con strumenti diversi da quelli contemplati da specifiche norme imperative (c.d. norme formali), il risultato che tali norme imperative intendevano impedire. Il contratto in frode alla legge è caratterizzato dall’elemento materiale del raggiungimento di un risultato analogo a quello vietato e dall’elemento soggettivo consistente nell’intento delle parti di eludere l’applicazione di una norma imperativa, elemento soggettivo, tuttavia, che la giurisprudenza ritiene implicito nel fatto di concludere un contratto in frode alla legge e, cioè, un contratto che realizza il risultato vietato dalla norma imperativa.

Si deve poi soggiungere che le aree coperte dal contratto illecito e dal contratto in forde alla legge sono destinate ad essere rispettivamente erose o ampliate a seconda che si opti per la ricostruzione della causa in termini di funzione economico sociale o in termini di funzione economico individuale. Secondo la tradizionale impostazione della causa come funzione economico sociale, infatti, era inconcepibile un contratto astrattamente conforme al tipo eppure illecito; ne conseguiva un ampliamento dello spettro applicativo della frode alla legge. Secondo la più recente impostazione della causa come funzione economico individuale, invece, anche i contratti tipici hanno una causa specifica che viene delineata compiutamente attraverso l'insieme delle pattuizioni che formano il concreto regolamento contrattuale; ne consegue la possibilità che anche un contratto tipico abbia causa illecita.

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