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Il contratto di cessione dei beni ai creditori

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Il contratto di cessione dei beni ai creditori, ai sensi dell'art. 1977 c.c., è il contratto con il quale il debitore conferisce l'incarico a tutti i suoi creditori o ad alcuni di essi di liquidare integralmente o parzialmente il proprio patrimonio al fine di soddisfare le proprie ragioni di credito.

Il contratto di cessione dei beni ai creditori richiede la forma scritta a pena di nullità e, ove riguardi anche crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi, richiede anche la notifica della cessione a questi ultimi.

L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori i quali devono anche anticipare le spese per la liquidazione.

Successivamente alla conclusione del contratto di cessione dei beni ai creditori i creditori cessionari non possono sottoporre ad esecuzione forzata beni diversi del debitore se non dopo aver liquidato il patrimonio ceduto e ripartito l'attivo.

I creditori anteriori alla conclusione del contratto di cessione dei beni, possono, invece, intraprendere azioni esecutive anche sui beni ceduti.

Nella ripartizione delle somme ricavate dalla liquidazione, i creditori cessionari devono rispettare le rispettive cause legittime di prelazione.

Successivamente alla conclusione del contratto di cessione dei beni ai creditori, il debitore può recedere ed evitare così la liquidazione del patrimonio pagando agli stessi, il capitale, gli interessi e rimborsando le spese di gestione già sopportate.

Il cedente ha, in ogni caso, il diritto di controllare la gestione e di ottenere il rendiconto al termine della liquidazione e dopo la ripartizione del ricavato.

Il contratto di cessione dei beni ai creditori può essere annullato ove il debitore abbia dissimulato parte notevole dei suoi beni ovvero nel caso in cui abbia simulato passività inesistenti o occultato passività esistenti.

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