| Le clausole vessatorie art. 1341 c.c. secondo comma |
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Le clausole vessatorie sono disciplinate nell'art. 1341 c.c. secondo comma e richiamate nell'art. 1342 c.c., relativo ai contratti conclusi mediante moduli e formulari. Si definiscono clausole vessatorie quelle condizioni unilateralmente predisposte che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscano a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Ove, poi, il contratto sia concluso per atto pubblico, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, le clausole vessatorie non necessitano di specifica sottoscrizione. Debbono, infine, mantenersi distinte le clausole che limitano l'oggetto del contratto (come i massimali di polizza) da quelle che limitano la responsabilità che, contrariamente alle prime, necessitano di specifica sottoscrizione. L'art. 1341 cc, secondo comma garantisce dunque una tutela di carattere solo formale in relazione ad una determinata tipologie di clausole contrattuali unilateralmente predisposte. Di recente la normativa consumeristica è intervenuta per garantire una tutela di carattere sostanziale in favore del consumatore e nei confronti del professionista in relazione a tutte le clausole che determinino una sproporzione delle posizioni contrattuali (stabilendo, peraltro, una presunzione di vessatorietà con riferimento a specifiche ed individuate clausole) stabilendo, come conseguenza dell'apposizione delle stesse, la nullità relativa a favore del consumetore con la conservazione obbligata del contratto per il resto.
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