Il nuovo regime sanzionatorio, introdotto dalla riforma Fornero, in caso di nullità del termine apposto ad un contratto a tempo determinato
Argomenti correlati
il contratto a termine dopo la Fornero
In ipotesi di nullità della clausola appositiva del termine, qualora il contratto sia stato stipulato in carenza del presupposto normativo ex art. 23, l. 28 febbraio 1987, l'art. 32, co. 5-7, l. 4 novembre 2010, n. 183 ha stabilito, coin effetti retroattivi, una specifica forma di tutela risarcitoria. La consolidata giurisprudenza di legittimità ha, in merito, precisato come il nuovo regime sanzionatorio del contratto a termine illegittimo, sia applicabile alle cause pendenti in ogni grado di giudizio, ivi compreso quello di legittimità.
Il co. 5 della norma richiamata ha stabilito in termini generali che «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604». Il co. 7 estende il nuovo regime risarcitorio a «tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».
La Suprema Corte ha sottolineato anzitutto l'efficacia retroattiva del regime sanzionatorio in discorso, ritenendolo applicabile a tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli in grado di legittimità, facendo propria l'interpretazione della disposizione già fornita in precedenza dalla Corte costituzionale.
La Suprema Corte ha, altresì, colto l'occasione per chiarire alcuni aspetti della disciplina dell'indennità onnicomprensiva legislativamente prefissata. Essa prescinde dal danno effettivamente subìto dal lavoratore e da ogni onere probatorio al riguardo, come pure dalla messa in mora del datore di lavoro.
L'indennità esclude qualsiasi altro credito del lavoratore (indennitario o risarcitorio), dovendosi in particolare intendere la stessa come alternativa rispetto al risarcimento del danno per il periodo «intermedio», che va dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto, rimanendo comunque salva la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Il nuovo regime sanzionatorio non ammette, quindi, la detrazione dell'aliunde perceptum.
Peraltro, a suggellare le ricostruzioni della Cassazione in relazione all'indennità onnicomprensiva alle quali si è fatto cenno è nel frattempo intervenuto l'art. 1, co. 13, l. n. 92/2012. Con norma di interpretazione autentica, infatti, il legislatore ha definitivamente sancito che l'indennità «ristora per intero il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro».
Cassazione civile 29 febbraio 2012 n. 3056
Nel giudizio
instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto
dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai
scaduto, non è possibile ravvisare gli estremi della risoluzione per
mutuo consenso qualora non sia accertata una chiara e certa comune
volontà delle parti nel senso di porre definitivamente fine al rapporto
di lavoro. Grava sulla parte che eccepisce l'estinzione del rapporto
l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi una tale
volontà.
Lo ius superveniens (nel caso di specie, la norma prevedente
l'indennità onnicomprensiva ex art. 32, co. 5, l. n. 183/2010) che
abbia introdotto con efficacia retroattiva una nuova disciplina del
rapporto controverso si applica nel giudizio di legittimità a condizione
che esso sia pertinente alle questioni oggetto di censura nel ricorso,
in ragione del controllo di legittimità il cui perimetro è limitato
dagli specifici motivi di ricorso, e che sia ammissibile secondo la
disciplina sua propria.
|