| Il contratto di agenzia |
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Ai sensi dell’art. 1742 c.c., il contratto di agenzia ha, per oggetto, l’incarico di promuovere, da parte dell’agente e per conto del preponente, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto d’agenzia si distingue dal contratto di procacciatore d’affari in quanto, mentre il primo è caratterizzato dalla stabilità e dalla continuatività dell’incarico, il contratto di procacciatore d’afari ha, per oggetto, la conclusione di uno o più affari determinati.
Il contratto d’agenzia si distingue, poi, dal contratto di propaganda che non prevede la conclusione di contratti ma solo l’illustrazione dei prodotti.
Il contratto d’agenzia deve anche distinguersi dal contratto di commissione con il quale il commisionario conclude la vendita in nome proprio e per conto del mandante e non, come nel contratto d’agenzia, in nome e nell’interesse del preponente.
Il contratto d’agenzia deve provarsi per iscritto (cfr. l’art. 1742 c,c,).
A mente dell’art. 1743 c.c., è vietato, per il preponnte, valersi, nella medesima zona, di più agenti per lo stesso ramo d’attività e, per l’agente, curare, nella stessa zona e per lo steso ramo, la conclusione degli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
L’agente ha l’obbligo di espletare il mandato con lealtà e secondo buona fede. Costituiscono estrinsecazioni di tale obbligo quelle di informare il preponente sulle condizioni del mercato e su ogni altra circostanza che possa incidere sulla convenienza dei singoli affari.
E’ vietato porre a carico dell’agente la responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. In via eccezionale, ma mai per un importo eccedente l’ammontare della provvigione dovuta, è possibile pattuire la responsabilità dell’agente per l’inadempimento del terzo con riferimento ad affari determinati (cfr. l’art. 1746 c.c.).
L’agente ha il diritto di percepire la provvigione per tutti gli affari conclusi in conseguenza del suo intervento; ha anche il diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la conclusione del contratto d’agenzia se la proposta sia giunta al preponente prima o se tali affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto d’agenzia. Ai sensi dell’art. 1749 c.c., anche il preponente ha l’obbligo di comportarsi con lealtà e secondo buona fede nei confronti dell’agente mettendogli a disposizione la documentazione ed ogni altra informazione necessaria all’espletamento del mandato.
Il preponente ha, altresì, l’obbligo di consegnare all’agente l’estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre cui si riferiscono le provvigioni stesse.
Con riferimento alla durata del contratto d’agenzia, l’art. 1750 c.c. stabilisce che un contratto d’agenzia a termine che continui ad essere eseguito dopo la sua scadenza si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.
Con riferimento ai contratti d’agenzia a tempo indeterminato, l’art. 1750 c.c. stabilisce che ciascuna delle parti può recedere dal rapporto rispettando un termine di preavviso che non può essere inferiore a un mese per il primo anno di durata del contratto d’agenzia, a due mesi per il secondo anno, a tre mesi per il terzo anno, a quattro mesi per il quarto anno a cinque mesi per il quinto anno, a sei mesi per il sesto anno e per i succssivi.
Alla cessazione del rapporto d’agenzia, l’agente ha diritto a percepire un’indennità. Tale indennità è variamente articolata (Firr, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica) e trova una disciplina specifica negli accordi economici collettivi.
Secondo quanto previsto dall’art. 1751 c.c., l’indennità spetta ove l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponent riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo.
L’indennità, a mente dell’art. 1751 c.c. non è, peraltro, dovuta ove la cessazione del contratto d’agenzia sia riconducibile a un’inadempienza imputabile all’agente che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto o se sia l’agente a recedere, salvo che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o a circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività.
Ove le parti convengano un patto di non concorrenza per il periodo succssivo alla scadenza del contratto d’agenzia, esso non potrà eccedere la durata di due anni e dovrà riguardare la medesima zona, clientela o genere di servizi per i quali era stato concluso il contratto d’agenzia e dovrà, in ogni caso, prevedere la corresponsione in favore dell’agente di un’indennità di natura non provvigionale che, in difetto di pattuizione, sarà determinata dal giudice in via equitativa
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