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Il contratto d'appalto
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Ai sensi dell’art. 1655 c.c. il contratto di appalto è: “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
 
Il contratto d’appalto, dunque, è un contratto costitutivo di un'obbligazione di risultato, consensuale e ad effetti obbligatori; ne costituiscono tratti caratteristici, l’organizzazione di mezzi a cura dell’appaltatore, l’assunzione del rischio, la commutatività e l’onerosità.
 
Sotto questo profilo il contratto d’appalto è affine ma non analogo al contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. che si caratterizza per l’assenza dell’organizzazione di beni e servizi. Stante l’analogia tra il contratto d’appalto ed il contratto d’opera la giurisprudenza estende al secondo le norme di cui agli artt. 1665 e s. c.c. (in tal senso si veda Cass. Civ. sent. 8 marzo 2006, n. 4925).

La forma del contratto d’appalto è libera salvo che abbia ad oggetto la realizzazione di un immobile da costruirsi sul suolo dell’appaltatore in quanto, in tale caso, stante l’effetto traslativo relativo all’immobile, sarà richiesta la forma scritta ed il contratto d’appalto avrà, oltre ad effetti obbligatori, anche effetti reali.
 
E’ richiesta la forma scritta anche quando il contratto d’appalto abbia per oggetto navi o aereomobili o quando la committente sia la PA.

Oggetto del contratto d’appalto è la realizzazione dell’opera o del servizio a fronte di un corrispettivo in danaro.
 
L’obbligazione principale dell’appaltatore è, dunque, la realizzazione dell’opera mentre quella del committente è il pagamento del prezzo.
 
Il committente, su invito dell’appaltatore, ha il diritto – onere di verificare l’opera realizzata prima della consegna; opera che, in difetto di verifica, deve intendersi accettata (cfr. l’art. 1655 c.c.).
 
Ai sensi dell’art. 1667 c.c., l’appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell’opera. La garanzia, però, non è dovuta se il committente ha accettato l’opera o se le difformità e i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili. In ogni caso è onere del committente denunciare i vizi entro il termine di sessanta giorni dalla loro scoperta. Ove, dunque, l’opera risulti viziata o difforme da quella costituente l’oggetto del contratto d’appalto, il committente potrà: chiedere l’eliminazione dei vizi, chiedere una riduzione del prezzo, risolvere il contratto ove non abbia interesse a mantenere l’opera viziata o difforme, in considerazione della sua inidoneità alla sua destinazione.
 
Ove il contratto d’appalto abbia ad oggetto edifici che, entro dieci anni dal compimento dell’opera, rovinino in tutto o in parte o presentino pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa purchè ne sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta.
 
Ai sensi dell’art. 1664 c.c., l’appaltatore può chiedere una revisione del prezzo del contratto d’appalto ove, per cause imprevedibili, il costo delle materie prime e/o della mano d’opera sia aumentato in misura superiore al 10% del prezzo complessivo convenuto. Inoltre, ove si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cuase geologiche, idriche o simili non previste dalle parti, l’appaltatore avrà diritto ad un equo compenso.
 
Il committente ha sempre il diritto di recedere dal contratto d’appalto, essendo, però, tenuto ad indennizzare l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (cfr. l’art. 1661 c.c.).

 

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