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Il contratto di commissione
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Il contratto di commissione, ai sensi dell’art. 1731 c.c., è un mandato che ha, per oggetto, l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente ed in nome del commissionario.
 
Il contratto di commissione è, dunque, una specifica forma di mandato caratterizzato dall’assenza dei poteri rappresentativi in capo al mandatario e dalla specificità dell’oggetto dell’incarico.
 
In tal senso il contratto di commissione si distingue dal mandato di agenzia con il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in nome e per conto della ditta preponente; nel contratto di commissione, diversamente dal mandato di agenzia, i contratti sono conclusi in nome del commissionario.

Il contratto di commissione è a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso.
 
Gli effetti dell’attività giuridica posta in essere dal commissionario si producono nella sua sfera giuridica con il conseguente obbligo di procedere ai relativi atti di ritrasferimento.
 
Ove il contratto di commissione abbia ad oggetto titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente, il commissionario può acquistare per sè o vendere direttamente al committente (cfr. l’art. 1735 c.c.). E, tuttavia, dovrà particare, se più vantaggiosi per il committente, i prezzi correnti anche se diversi da quelli pattuiti nel contratto di commissione.
 
E’ possibile inserire all’interno del contratto di commissione il patto dello star del credere in forza del quale il commissionario risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare; in tal caso, però, il commissionario avrà diritto ad uno specifico compenso o a una maggiore provvigione (cfr, l’art. 1736 c.c.).
 
La misura della provvigione dovuta al commissionario si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare se non è stabilita dalle parti (cfr. l’art. 1733 c.c.). Il committente può sempre procedere alla revoca dell’incarico ma deve corrispondere la quota di provvigione relativa all’opera già prestata e rimborsare al commissionario le spese già sostenute (cfr. l’art. 1734 c.c.).

 

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