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Il contratto di accertamento

Il contratto di accertamento è il contratto mediante il quale le parti, al fine di prevenire una lite, si accordano al fine di definire in guisa non contestabile l'interpretazione del contenuto del contratto. Il contratto di accertamento si distingue rispetto al contratto di transazione in quanto, nel primo, difettano le reciproche concessioni.
    La dottrina dubita sulla configurabilità giuridica del contratto di accertamento ritenendo che il contratto debba avere necessariamente un contenuto dispositivo. Il contratto di accertamento è, invece, comunemente ammesso dalla giurisprudenza che riconosce meritevolezza all'interesse di rendere non contestabile il nuovo contenuto impresso al rapporto giuridico, con la precisazione che la fonte di quel rapporto giuridico resta l'originario contratto e non il contratto d'accertamento.
    Deve, in ogni caso, distinguersi il contratto d'accertamento dalla confessione di cui all'art. 2730 c.c. che ha esclusivamente una funzione probatoria e non negoziale.
    Il contratto di accertamento è un negozio giuridico di secondo grado destinato a perdere efficacia in caso di nullità o di inefficacia del contratto originario. In caso di annullabilità del contratto originario, invece, posta la conoscenza della causa d'annullamento, il contratto d'accertamento ha l'effetto di convalidare il contratto stesso.
    Secondo parte della dottrina il contratto d'accertamento potrebbe avere ad oggetto soltanto contratti ad effetti obbligatori e non contratti ad effetti reali e sarebbe, in ogni caso, ammessa la prova contraria in ordine al contenuto del contratto.

 

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