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Il contratto di mediazione e l'Albo dei mediatori

Il contratto di mediazione trova la sua disciplina giuridica negli artt. 1754 e ss del cc. L'art. 1754 c.c. non offre una definizione del contratto di mediazione ma definisce il mediatore come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L'iscrizione all'albo dei mediatori di cui alla legge n. 39 del 1989 è requisito essenziale ai fini del legittimo svolgimento dell'attività di mediazione. La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, rilevato come l'iscrizione all'albo da parte del mediatore che domandi giudizialmente la corresponsione della provvigione, costituisca allegazione della cui prova è onerato il mediatore stesso, nel rispetto dei termini processuali perentori (si veda, in tal senso, Cass. Civ. n. 5953 del 18 marzo 2005).
La dottrina dibatte in merito alla natura contrattuale o meno del "contratto di mediazione" nel senso che si controverte se la provvigione sia dovuta a prescindere da un conferimento dell'incarico e per effetto della sola conclusione dell'affare o se, al contrario, sia necessario un conferimento dell'incarico da parte di entrambe o di una sola delle parti. La giurisprudenza ritiene che la provvigione, a prescindere dalla conclusione di un contratto di mediazione, sia dovuta al mediatore qualora l'affare sia stato concluso e qualora lo stesso possa essere ricondotto, in qualche modo, all'attività del mediatore che può anche estrinsecarsi nella sola messa in contatto delle parti. La misura della provvigione, ove non determinate nel contratto di mediazione, è determinata secondo le tariffe professionali e gli usi o, in difetto, dal giudice secondo equità. La provvigione è dovuta da tutte le parti coinvolte nell'affare concluso per opera del mediatore (cfr. l'art. 1755 c.c.). La provvigione, in caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva, è dovuta quando la condizione si verifica; in caso di contratto sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione viene meno con il verificarsi della condizione (cfr. l'art. 1757 c.c.). Salvo uso contrario, il mediatore, anche se l'affare non si conclude, ha il diritto al rimborso delle spese dalla parte per incarico della quale ha agito (cfr. l'art. 1756 c.c.). Caratteristiche essenziali del mediatore sono l'indipendenza e l'imparzialità nello svolgimento dell'incarico. In tal senso, il contratto di mediazione (tipico) si distingue dal contratto di procacciatore d'affari (atipico), in quanto in questa ultima fattispecie contrattuale il mandatario agisce per incarico e nell'interesse di una sola delle parti contraenti.
Nell'espletamento dell'incarico, il mediatore ha uno specifico obbligo di informazione nei confronti delle parti contraenti nel senso che è tenuto a comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso (cfr. l'art. 1759 c.c.). La giurisprudenza ha interpretato la norma in senso estensivo sottolineando come gravi sul mediatore professionale non solo l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note ma anche quelle che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza.

 

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