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Il contratto di opzione ex art. 1331 c.c.

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L'art. 1331 c.c. disciplina il contratto d'opzione stabilendo che: "quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329 c.c.. Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal Giudice".

Il contratto d'opzione di cui all'art. 1331 c.c. richiama la disciplina della proposta irrevocabile di cui all'art. 1329 c.c. con la conseguenza che l'opzione non perde efficacia nel caso di morte o sopravvenuta incapacità del concedente.

Il contratto d'opzione costituisce un diritto potestativo di concludere il contratto in capo all'opzionario e una situazione di soggezione (a tale diritto potestativo) in capo al concedente.

Con riferimento al termine per l'esercizio dell'opzione, ove non stabilito nel contratto d'opzione, esso viene stabilito dal Giudice.

Il contratto d'opzione deve contenere tutti gli elementi del contratto da concludere e deve rivestire la stessa forma richiesta per tale contratto (secondo parte della dottrina l'opzione non dovrebbe avere la stesse forma del contratto che ne forma oggetto in quanto non vi sarebbe una previsione esplicita come quella presente con riferimento al contratto preliminare). Secondo la dottrina è ammissibile l'esperimento del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta già con riferimento all'opzione.

Il contratto di opzione si distingue dal contratto preliminare in quanto, mentre quest'ultimo obbliga entrambe le parti secondo lo schema diritto di credito - obbligazione, il contratto d'opzione vincola solo il concedente secondo lo schema diritto potestativo - soggezione. Il contratto d'opzione può avere ad oggetto un preliminare e il contratto preliminare può avere ad oggetto un'opzione.

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 30 del 28 febbraio 1997, che ha previsto la possibilità di procedere alla trascrizione del contratto preliminare, si è discusso in merito all'opportunità di consentire la trascrizione anche dei contratti di opzione. In particolare si è sostenuto che il vincolo tra concedente ed opzionario sarebbe più intenso di quello insistente tra promittente e promissario con la conseguenza che sarebbe illogica la previsione della trascrivibilità del preliminare e l'esclusione della trascrizione dell'opzione.

Con riferimento, invece, alle principali differenze tra il contratto di opzione e la proposta irrevocabile richiamata dallo stesso art. 1331 c.c., la dottrina ha sottolineato:

1) che il contratto d'opzione è cedibile al contrario della proposta irrevocabile;

2) che il rifiuto sarebbe idoneo a consumare il potere di accettare una proposta irrevocabile ma non quello di esercitare l'opzione;

3) che l'accettazione non conforme della proposta irrevocabile determinerebbe la caducazione della proposta stessa ma non quella dell'opzione.

Inoltre, in caso di mancata fissazione del termine della proposta irrevocabile, secondo una certa tesi sostenuta in dottrina, la stessa sarebbe nulla potendo eventualmente convertirsi in proposta semplice (analoga conclusione è sostenuta da quella dottrina che ricostruisce la proposta irrevocabile come una proposta semplice e una rinuncia alla revoca); in caso di mancata fissazione del termine per l'esercizio dell'opzione, invece, come visto soccorre la determinazione suppletiva del giudice.

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