| Il contratto di permuta, la disciplina civilistica |
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Argomenti correlati modello di contratto di permuta la garanzia per i vizi e per l'evizione Il contratto di permuta è disciplinato dagli artt. 1552 e ss. del c.c. ed ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti. Il contratto di permuta si distingue da quello di compravendita in quanto, in quest’ultima, una delle prestazioni ha necessariamente ad oggetto il denaro. Il contratto di permuta segue la disciplina della compravendita in quanto compatibile (cfr. l’art. 1555 c.c.). L’effetto traslativo può essere automatica conseguenza del contratto di permuta o può essere differito (si pensi alle fattispecie di permuta di cosa altrui o di permuta di cosa furtura). In tale ultimo caso il contratto di permuta può essere ad effetti obbligatori. La giurisprudenza riconduce alla permuta i contratti nei quali vi sia un reciproco trasferimento della proprietà o di altri diritti ed un conguaglio in denaro.
Nell’ambito del contratto di permuta, in ipotesi di evizione unilaterale, il permutante evitto può scegliere tra la restituzione del bene permutato ed il risarcimento del danno e il valore della cosa evitta ed il risarcimento del danno.
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro .
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita , salvo in ogni caso il risarcimento del danno .
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali .
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili |











