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Il contratto di transazione

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Il contratto di transazione, si sensi dell'art. 1965 c.c., è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che tra di essi potrebbe insorgere.

Elemento essenziale, per la validità del contratto di transazione, è che esso abbia ad oggetto diritti disponibili, diritti, cioè, dei quali le parti possano validamente disporre (sarebbe nulla, ad esempio, una transazione che avesse, per oggetto, il diritto agli alimenti).

La forma del contratto di transazione è libera anche se si richiede la forma scritta ai fini della prova.

Ove il rapporto giuridico oggetto di transazione, trovi la sua fonte in un contratto che richieda la forma scritta a pena di nullità, è analogamente richiesta la forma scritta anche per il corrispondente contratto di transazione per il principio della simmetria delle forme.

Requisiti essenziali del contratto di transazione sono:

a) la sussistenza di una controversia in atto o potenziale (res litigiosa);

b) la sussistenza di un dubbio giuridico in ordine alle rispettive situazioni di diritto (res dubia);

c) le reciproche concessioni volte a dirimere l'insorta o l'insorgenda controversia.

Ove la transazione riguardi anche rapporti giuridici diversi da quello controverso, si avrà la transazione mista; ove il contratto di transazione prenda integralmente le veci dell'originaria fonte del rapporto controverso, si avrà la transazione novativa.

Il contratto di transazione non è suscettibile di essere annullato per errore di diritto o rescisso per lesione.

Vi è, invece, la possibilità di procedere al suo annullamento in caso temerarietà della pretesa giuridica di una delle parti. La temerarietà della pretesa equivale alla consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa stessa, con la conseguente carenza della res dubia.

Ove il contratto di transazione riguardi rapporti che targgano origine da contratti illeciti, esso è affetto dal vizio della nullità.

Nel caso in cui la transazione riguardi rapporti che traggano origine da contratti nulli per motivi diversi dall'illiceità ovvero nel caso in cui la pretesa di una o di entrambe le parti origini da documenti falsi ovvero, infine, laddove la transazione riguardi una situazione giuridica già definita da sentenza passata in giudicato, il rimedio concesso è quello dell'annullamento.

 

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