| Il contratto di leasing (leasing finanziario, leasing operativo) |
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Il contratto di leasing è un contratto atipico con il quale una parte (locatore) concede ad un’altra (conduttore) un bene di sua proprietà per un tempo determinato verso il corrispettivo periodico di una somma di denaro.
Al termine del contratto di leasing il conduttore può:
restituire il bene,
prolungare il rapporto,
riscattare il bene pagando un prezzo inferiore al valore residuo del bene
chiedere di sostituire il bene con uno nuovo.
Il contratto di leasing risponde a molteplici esigenze e si configura diversamente a seconda che il locatore sia anche il produttore del bene concesso in leasing (ed in tal caso si avrà il c.d. leasing operativo) o che l’acquisti da terzi (ed in tal caso si avrà il c.d. leasing finanziario).
Nel contratto di leasing finanziario, il locatore acquista da terzi il bene che mette successivamente a disposizione del conduttore, l’operazione è, dunque, trilaterale.
La giurisprudenza usa distinguere tra il leasing finanziario, che ha la funzione prevalente di realizzare una forma di finanziamento, ed il contratto di leasing traslativo, nel quale lo scopo perseguito dalle parti è anche quello di trasferire la proprietà del bene che, infatti, alla scadenza del termine del contratto di leasing, mantiene un valore residuo superiore al prezzo del riscatto.
Con riferimento a quest’ultima operazione, stante l’affinità della ratio, la giurisprudenza ritiene estensibile la disciplina del contratto di vendita con riserva della proprietà.
Con il contratto di lease back, il conduttore vende al locatore un bene di sua proprietà conseguendo immediatamente una somma di denaro e, contestualmente, il locatore concede in leasing al conduttore il medesimo bene a fronte di un corrispettivo periodico mensile e con l’opzione d’acquisto mediante il versamento dlla somma pattuita per il riscatto. Con riferimento al lease back, il problema giuridico principale è verificare se l’operazione non sia volta esclusivamente ad eludere il divieto del patto commissorio realizzando una funzione di garanzia in favore del locatore. In tal senso la giurisprudenza ha individuato alcuni indici sintomatici della natura fraudolenta del lease back che sono: l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente (in tal senso Cass. Civ. 14 marzo 2006, n. 5438).
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