| Il contratto di mandato |
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Il mandato, ai sensi dell’art. 1703 c.c., è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.
Il mandato può essere con o senza rappresentanza a seconda che lo stesso s’accompagni ad una procura o meno.
Nel caso del mandato con rappresentanza gli effetti dell’attività giuridica compiuta dal mandatario si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante; nel caso del mandato senza rappresentanza, gli effetti dell’attività giuridica posta in essere dal mandatario si producono in capo a quest’ultimo che è obbligato ai correlativi atti di ritrasferimento.
In ogni caso il mandante, ai sensi dell’art. 1706 c.c., può sempre rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede, nonchè esercitare i diritti di credito nascenti dal mandato, senza pregiudizio dei diritti del mandatario.
Tale facoltà, riconosciuta al mandante, ha favorito il fiorire di diverse dispute dottrinali in merito al meccanismo attraverso il quale si dispiegano tali effetti diretti in capo al mandante in relazione ad un contratto concluso dal mandatario in nome proprio; la tesi più accreditata è quella dell'automatico ritrasferimento del bene mobile.
Tesi, peraltro, avvalorata dall'ulteriore previsione codicistica dell'inefficacia degli atti di pignoramento posti in essere dai creditori del mandatario sui beni oggetto dell'attività giuridica da questi posta in essere ove il contratto di mandato risulti da atto di data certa anteriore al pignoramento.
Diversa la soluzione ove il mandato senza rappresnetanza abbia ad oggetto beni soggetti a trascrizione in quanto, in tale caso, prevale la regola della priorità delle trascrizioni e non si verifica l'effetto dell'automatico ritrasferimento al quale osta l'assenza di un atto da trascrivere.
Il mandato si distingue dal contratto d’opera e dal contratto di lavoro subordinato in quanto, mentre gli ultimi due hanno per oggetto attività materiale o intellettuale, il primo ha, per oggetto, il compimento d’attività giuridica.
Il mandato è un contratto a forma libera ma, ove abbia ad oggetto attività giuridica che presupponga, a pena d’invalidità, il rispetto di determinati requisiti formali, dovrà rivestire la stessa forma richiesta per l’atto da compiere.
Ove, poi, il mandato s’accompagni ad una procura, ai sensi dell’art. 1392 c.c., dovrà sempre rivestire la medesima forma utilizzata per l’attività giuridica da compiere.
Il mandatario è obbligato, ai sensi dell’art. 1710 c.c., ad eseguire l’attività giuridica con la diligenza del buon padre di famiglia, non eccedendo i limiti fissati dal mandato, nonché, al termine dello stesso, a comunicare al mandante l’esecuzione del mandato e a rendere il conto del suo operato (cfr. gli artt. 1710 e ss. cc).
Secondo una certa giurisprudenza è nullo il patto che esonera il mandatario dall'obbligo di rendiconto in quanto, in sostanza, si tratterebbe di una clausola di esonero dalla responsabilità per dolo o colpa grave vietata ex art. 1229 cc.
Il mandatario risponde dell’attività compita dal suo sostituto ove non sia stato autorizzato.Ove sia stato autorizzato alla nomina senza individuazione del sostituto risponderà ove non abbia diligentemente provveduto alla scelta del sostituto.
Il mandatario è obbligato a contenere la sua attività all'interno dei limiti del mandato e dell'eventuale procura conferita. In caso di eccesso dai limiti del mandato, sarà possibile, peraltro, che non vengano ecceduti i limiti della procura; in tale ipotesi, salva la responsabilità del mandatario, il contratto sarà efficace per il mandante che non potrà opporre al terzo i limiti del mandato non conformi ai limiti della procura. Ove invece il mandatario abbia ecceduto dai limiti della procura il contratto concluso con il terzo sarà inefficace ma potrà essere ratificato dal mandante.
In caso di mandato conferito a più mandatari, salvo patto contrario, ciascuno dei mandatari può eseguire l’attività giuridica e il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari. Il mandanet può peraltro accettare l'esecuzione disgiunta di un mandato conferito congiuntamente a una pluralità di mandatari.
Il mandante è tenuto a fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione dell’affare, a rimborsargli le spese anticipate e a risarcirgli i danni che abbia subito a causa dell’incarico (cfr. gli artt. 1719 e 1720 c.c.). Il riferimento al risarcimento dei danni è, peraltro, atecnico in quanto, in realtà, si tratta di un obbligo di carattere indennitario. Deve, inoltre, soggiungersi che, ai fini dell'operatività dell'obbligo indennitario, occorre che i danni abbiano un legame di dereivazione eziologica dall'esecuzione del mandato non essendo sufficiente un nesso di occasionalità.
Il mandato si estingue, ai sensi dell’art. 1722 c.c., per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito, per la revoca da parte del mandante, per la rinuncia da parte del mandatario o per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario.
La revoca del mandato è sempre ammessa salvo che il mandato sia stato conferito anche nell'interesse del mandatario o di un terzo nel quale caso essa sarebbe inefficace rimanendo ammessa solo per giusta causa. In caso di irrevocabilità convenzionalmente pattuita, invece, la revoca è in ogni caso efficace ma obbliga, in difetto di giusta causa, al risarcimento del danno.
Sia la revoca che la rinuncia sono sempre ammesse in ipotesi di mandato a tempo indeterminato, con il vincolo del rispetto di un congruo termine di preavviso, pena, in difetto, l’obbligo di risarcire il danno. Ove il mandato concerna l’esecuzione di un determinato affare o sia conferito per un tempo determinato, la revoca del mandato oneroso e la rinuncia sono ammesse solo per giusta causa, pena, in difetto, l’obbligo di risarcire il danno a carico del mandante (in caso di revoca ingiustificata) o del mandatario (in caso di rinuncia ingiustificata).
Quando il mandato si estingue per morte o incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che abbia iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo (cfr. l’art. 1728 c.c.).
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