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Il contratto misto si caratterizza per la presenza di clausole riferibili ad un determinato tipo contrattuale e di clausole riferibili ad un altro e si distingue dalla diversa fattispecie del collegamento negoziale che si caratterizza, invece, per la combinazione di più contratti dotati di autonoma causa funzionalizzati al perseguimento di un interesse unitario.

La differenza tra contratto misto e collegamento negoziale non risiede, dunque, secondo l'impostazione prevalente in giurisprudenza, nella sussistenza di un unico documento contrattuale o di una pluralità di documenti ma nella sussistenza di un'unica causa complessa nel contratto misto e di una pluralità di autonome cause nel collegamento negoziale.

La distinzione di ordine ricostruttivo si riflette poi sulla disciplina giuridica.

Con riferimento alla disciplina del contratto misto si contrappongono essenzialmente due teorie: la prima che ritiene applicabile la disciplina del tipo prevalente (e si tratta dell’orientamento della giurisprudenza), la seconda che ritiene applicabile, alle singole clausole, la disciplina del tipo contrattuale cui tali clausole appartengono.

Con riferimento alla disciplina del collegamento negoziale, invece, la regola di base è quella per cui ciascuno dei contratti collegati mantiene la propria. 

Il collegamento negoziale può essere imposto direttamente dalla legge (si pensi al collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo) o può derivare dalla volontà delle parti che stipulano due o più contratti al fine di realizzare un interesse unitario. Alla fattispecie del collegamento negoziale vengono ricondotti anche i sub contratti che, tuttavia, si caratterizzano per l’assenza della finalità unitaria e per la presenza del diverso fenomeno giuridico che è quello derivazione contrattuale in quanto il sub contratto dipende e deriva giuridicamente dal contratto base che, invece, non è funzionalmente collegato al sub contratto.

Il collegamento negoziale, dunque, può essere reciproco o unilaterale a seconda, rispettivamente, che le sorti dei due contratti siano reciprocamente interdipendenti ovvero che solo uno dei due contratti dipenda dall’altro.

Secondo la giurisprudenza, come detto, il collegamento negoziale si distingue dal contratto misto non per la presenza formale di più documenti, nel primo caso, e di un solo documento nel secondo ma per la presenza, nel contratto misto, di un’unica causa complessa e per la presenza, nella fattispecie del collegamento negoziale, di più contratti, dotati di autonoma causa, funzionalizzati al perseguimento di un interesse unitario.

Pur valendo l'esposta regola della disciplina autonoma di ciascun contratto collegato, le vicende relative alla validità, efficaicia e esecuzione di uno dei contratti della catena si riflettono su quelle degli altri di modo che simul stabunt e simul cadent.

Parte della dottrina ritiene che la nullità di uno dei contratti collegati si rifletta anche sugli altri contratti della complessiva operazione negoziale in via presuntiva salva la prova contraria in ordine alla non essenzialità del contratto nullo. Non sfuggirà la diversa soluzione che il codice ha espressamente abbracciato in relazione alla diversa ipotesi della nullità parziale del contratto ex art. 1419 cc, 1° comma laddove la nullità delle singole clausole non si riflette sull'intero contratto salvo che sia dimostrata l'essenzialità della clausola.

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