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Il contratto per adesione le condizioni generali del contratto

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il contratto per adesione
   

Il contratto per adesione individua una modalità di conclusione del contratto caratterizzata dalla predisposizione unilaterale da parte di uno dei contraenti del contenuto del contratto e si caratterizza per la mancanza di possibilità per l'altro contraente di intervenire su tale contenuto.

Nel contratto per adesione la parte che non predispone il contratto ha, dunque, solo la possibilità di scegliere se stipulare il contratto o meno ma non quella di determinarne il contenuto.

Nei contratti per adesione la parte predisponente fa sovente uso delle condizioni generali del contratto. Tali condizioni generali, ai sensi dell'art. 1341 c.c., integrano il contenuto del contratto ove siano conoscibili da parte dell'altro contraente usando l'ordinaria diligenza anche se le stesse in concreto non risultino conosciute.

La norma di cui all'art. 1341 c.c. pone, dunque, un onere, per la parte predisponente, di rendere conoscibili le condizioni generali del contratto ed un onere, per l'altro contraente, di prenderne conoscenza.

La conoscenza effettiva delle condizioni generali del contratto, così come la sussistenza di trattative su di esse,  dispensa dall'onere di renderle conoscibili ex art. 1341 c.c..

Nel caso in cui le condizioni generali del contratto o alcuna di esse non siano conoscibili usando l'ordinaria diligenza, le stesse (o quelle, tra di esse, non conoscibili) risultano inefficaci ma il contratto si conserva. Secondo una parte della dottrina, ancorchè il codice parli espressaemente di inefficacia, la patologia della clasuola generale non conoscibile sarebbe quella della nullità con la conseguenza che sarebbe applicabile l'art. 1419 cc in ordine all'estensione della nullità all'intero contratto in caso di sua essenzialità avuto riguardo agli interessi delle parti.

Anche qualora via sia l'inversione formale del ruolo di proponente, per cui la parte che non predispone le condizioni generali del contratto risulti formalmente la parte proponente, resta valido ed operante il principio della necessaria conoscibilità delle condizioni generali del contratto unilateralmente predisposte ai fini della loro efficacia.

Sempre nell'ambito dei contratti per adesione, l'art. 1342 c.c. disciplina i contratti conclusi mediante l'uso di moduli e formulari; in tal caso le clausole aggiunte prevalgono su quelle risultanti dal modulo ove difformi e le clausole vessatorie, di cui all'art. 1341 c.c. secondo comma devono essere specificatamente sottoscritte.

A garanzia della parte non predisponente, il codice stabilisce poi l'inefficacia, tra le condizioni generali di contratto, delle clausole vessatorie non specificamente sottoscritte. Dette clausole sono tassativamente indicate dall'art. 1341 cc secondo comma e non sono suscettibili di applicazione analogica. Secondo parte della dottrina le clausole vessatorie conoscibili di condizioni generali di contratto sarebbero inserite nel regolamento contrattuale epperò nulle con le conseguenze di cui all'art. 1419 cc.

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