| Il contratto per persona da nominare |
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Con il contratto per persona da nominare, ai sensi dell’art. 1401 c.c., una delle parti si riserva la facoltà di nominare, nel termine di tre giorni o in quello più lungo eventualmente pattuito, il soggetto nei confronti del quale il contratto è destinato a produrre i suoi effetti. Secondo la disciplina del contratto per persona da nominare, la dichiarazione di nomina deve accompagnarsi all’accettazione del soggetto nominato o alla procura, rimanendo, in difetto, priva d’effetti. Sia la dichiarazione di nomina che l’accettazione o la procura relative dovranno rivestire la stessa forma che le parti hanno utilizzato per il contratto anche se non prescritta per legge (art. 1403 c.c.). Ove la dichiarazione di nomina non sia effettuata nel termine previsto o sia inefficace, gli effetti del contratto per persona da nominare si produrranno in capo agli originari contraenti (art. 1405 c.c.).
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