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La trascrizione del contratto preliminare
Il D.L. n. 669 del 1996
Il contratto preliminare è il contratto mediante il quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto detto definitivo.
A mente dell'art. 1351 c.c. il contratto preliminare, a pena di nullità, deve rivestire la stessa forma richiesta per il contratto definitivo. Il contratto definitivo è destinato a prendere il posto del contratto preliminare, sicchè è al definitivo che si guarda ai fini della rescissione, ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione dei diritti e delle azioni contrattuali.
Il contratto preliminare resta integralmente superato ed assorbito dal contratto definitivo che, con riferimento al contenuto, può anche discostarsi dal contenuto del contratto preliminare, senza la necessità di ricorrere alla novazione.
Nei preliminari di vendita, sovente, è prevista l'anticipazione di alcuni degli effetti del definitivo; è, così, frequente nella prassi che, al momento della stipula del preliminare di vendita, si paghi una parte del prezzo della vendita e/o che si proceda alla consegna dell'immobile. In tali ipotesi, con il contratto definitivo si produce esclusivamente l'effetto traslativo ma la causa resta l'adempimento dell'obbligo assunto con il preliminare.
Secondo parte della dottrina, peraltro, nei preliminari di vendita nei quali sia prevista l'anticipazione di alcuni degli effetti del definitivo, le prestazioni eseguite costituiscono esclusivamente un adempimento anticipato delle obbligazioni nascenti dal definitivo. Tali effetti anticipati non sono, cioè, idonei ad alterare la causa del contratto preliminare che resta l'obbligo di addivenire alla stipula del definitivo. Secondo altra parte della dottrina, l'anticipazione degli effetti, invece, sarebbe idonea ad alterare la struttura del preliminare e la sua causa che si arricchirebbe di elementi della vendita, della locazione e di altri tipi negoziali.
Secondo la giurisprudenza, nell'ambito di un preliminare di vendita con anticipazione di alcuni degli effetti della vendita, ove la consegna dell'immobile preceda la stipula del definitivo ed ove la parte promittente acquirente accerti la presenza di vizi dell'immobile compravenduto, questa potrà esperire il rimedio della risoluzione del contratto preliminare o, alternativamente, ottenere la condanna del promittente venditore all'eliminazione dei vizi a proprie spese.
Il mancato adempimento dell'obbligo di stipulare il definitivo, legittima la parte adempiente ad agire giudizialmente per ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso. Il rapporto che origina dalla sentenza resta di natura contrattuale con la conseguente esperibilità di tutte le azioni contrattuali (risoluzione, rescissione, annullamento ecc. ecc.). Per quanto riguarda i contratti traslativi o costitutivi di diritti, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire il diritto non può essere richiesta ove non si provi di aver adempiuto la propria prestazione o di averne fatto offerta nei modi di legge.
Ai sensi dell'art. 2645 - bis c.c., introdotto dall'art. 3 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, il preliminare di vendita può essere oggetto di trascrizione. In passato, invece, in considerazione dell'impossibilità di procedere alla trascrizione del preliminare, il promissario acquirente, a fronte della vendita successiva a terzi e della trascrizione della stessa aveva esclusivamente titolo al risarcimento del danno.
La possibilità della trascrizione del preliminare ha reso notevolmente più vincolante il contratto preliminare ed indotto ad utilizzare strumenti più flessibili nel campo delle compravendite immobiliare come il preliminare del preliminare che ha ad oggetto l'obbligo di addivenire alla stipulazione di un contratto preliminare. Non è ammessa la trascrizione del preliminare di preliminare.
Secondo la giurisprudenza è nullo il contratto preliminare di donazione stante l'incompatibilità del vincolo giuridico del preliminare con lo spirito di liberalità della donazione.
Il contratto preliminare unilaterale è il contratto con il quale una sola parte si impegna ad addivenire alla stipula del definitivo. Il preliminare unilaterale va mantenuto distinto dal contratto di opzione in quanto questo si conclude mediante l'esercizio del diritto potestativo da parte dell'opzionario mentre il preliminare unilaterale necessita, in ogni caso, che le entrambe le parti addivengano alla stipula del definitivo (non è, cioè, sufficiente la manifestazione unilaterale di volontà come nel caso dell'opzione)
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