| La disciplina civilistica del contratto di riporto e di deporto |
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Il contratto di riporto, ai sensi dell’art.1548 c.c., realizza un doppio e reciproco trasferimento a titolo oneroso di titoli di credito di una data specie tra le parti, il primo a pronti ed il secondo a termine.
Con il contratto di riporto, dunque, il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo ed il riportatore assume l’obbligo di trsferire al riportato, alla scadnza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso il rimborso del prezzo che può essere aumentato o diminuito nella msiura convenuta.
Il contratto di riporto è un contratto reale che si perfezione con la dazione dei titoli di credito (cfr. l’art. 1549 c.c.).
Con il contratto di riporto possono realizzarsi interessi di natura finanziaria o creditizia; in questo caso al riportato occorrono somme di denaro che egli consegue a fronte del trasferimento dei titoli di credito. Il prezzo del secondo trasferimento sarà, dunque, maggiorato rispetto al primo.
Ma con il contratto di riporto può essere anche realizzato l’interesse del riportatore di disporre dei titoli di credito per esercitare il diritto di voto che deti titoli attribuiscono ai sensi dell’art. 1550 c.c. In tale ipotesi, che prende il nome di deporto, il prezzo del secondo trasferimeno sarà diminuito rispetto al primo.
Con il contratto di riporto si realizzano, dunque, due attribuzioni provvisorie di beni che tornano, poi, nel patrimonio di rispettiva provenienza.
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