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Il contratto di sconto bancario

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Il contratto di sconto bancario, ai sensi dell'art. 1858 c.c., è il contratto con il quale la banca anticipa l'importo del credito non ancora scaduto dello scontatario nei confronti dei terzi, salvo buon fine, detraendone in via anticipata gli interessi.

Caratteristiche essenziali del contratto di sconto bancario sono la deduzione anticipata degli interessi, la cessione pro solvendo del credito nei confronti dei terzi, la necessaria esistenza di tale credito ed il fatto che il credito non sia ancora scaduto.

La dottrina ha interpretato in diverso modo il contratto di sconto bancario; vi è chi l'ha qualificato come una comparvendita del credito pro solvendo e chi l'ha ricondotto alla figura del prestito.

Il contratto di sconto bancario è a forma libera, salvo che riguardi crediti incorporati in cambiali.

Con riferimento agli obblighi delle parti, la banca, anticipata la somma al cliente, ha esclusivamente l'onere di richiedere, alla scadenza, il pagamento al terzo debitore.

Lo scontatario, invece, ha l'obbligo di corrispondere l'interesse in via anticipata alla banca e di restituire l'importo ricevuto in caso di inadempimento del terzo.

Il contratto di sconto bancario si distingue dal factoring in quanto, con riferimento a quest'ultimo contratto, la banca acquista, nel loro complesso, i crediti di un'impresa e l'acquisto di tali crediti può avvenire anche pro soluto.

 

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