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la disciplina del contratto di somministrazione
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Il contratto di somministrazione, ai sensi dell’art. 1559 c.c., è il contratto con il quale una parte si obbliga, a fronte del corrispettivo di un prezzo, a prestazioni continuative o periodiche di cose nei confronti dell’altra.
 
Già dalla lettura dell’art. 1559 c.c., si evince, dunque, la prima e fondamentale distinzione tra il contratto di somministrazione a carattere periodico che si caratterizza per la periodicità delle prestazioni ed il contratto di somministrazione a carattere continuativo che si caratterizza per la loro continuatività e, cioè, per il fatto che le prestazioni sono rese senza soluzione di continuità.
 
Sotto il profilo quantitativo, ove nulla pattuiscano le parti, la prestazione deve essere resa nella misura del normale fabbisogno del somministrato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
 
Se, invece, le parti hanno stabilito un limite minimo ed un limite massimo della somministrazione, è il somministrato che determina il quantum della prestazione.
 
Il prezzo, nel contratto di somministrazione a carattere periodico, viene pagato all’atto delle singole prestazioni mentre, nel contratto di somministrazione a carattere continuativo, viene pagato alle scadenze d’uso.
 
La risoluzione del contratto di somministrazione può essere richiesta quando l’inadempimento di una delle parti è di rilevante importanza ed è tale da compromettere la fiducia nei futuri adempimenti mentre un inadempimento di lieve entità da parte del somministrato, oltre a non legittimare la risoluzione del contratto, neppure legittima la sospensione della somministrazione senza un congruo preavviso (cfr. gli artt. 1564 e 1565 c.c.).
 
Le parti, con il contratto di somministrazione, possono pattuire un patto di esclusiva a favore del somministrato (art. 1568 c.c.) o del somministrante (art. 1567 c.c.) o un patto di preferenza nella stipula di successivi contratti di somministrazione (art. 1566 c.c.).
 
Ove le parti di un contratto di somministrazione inseriscano, nel contratto, il suddetto patto di preferenza questo non può eccedere la durata di cinque anni dalla scadenza del contratto. Ove sia convenuto un termine maggiore, esso si riduce a cinque anni.

Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso. 
 

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