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Il contratto unilaterale ex art. 1333 c.c.

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La fattispecie del contratto unilaterale e, cioè, del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente è disciplinata dall'art. 1333 c.c. che stabilisce che: "la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso".

Il c.d. contratto unilaterale, secondo parte della dottrina, sarebbe un negozio unilaterale a rilievo bilaterale che si formerebbe con un procedimento diverso dalla proposta accettazione e, cioè, attraverso la proposta non seguita da rifiuto nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi.

La caratteristica distintiva del procedimento di formazione del contratto unilaterale è che l'accettazione viene sostituita dal silenzio protratto per la durata richiesta dalla natura dell'affare o dagli usi.

Il silenzio, dunque, nella fattispecie del contratto unilaterale, determina, a seconda delle tesi, la conclusione del contratto o la stabilizzazione dei suoi effetti mentre, in via generale, il silenzio, ove non accompagnato da precise circostanze di fatto (c.d. silenzio circostanziato), non costituisce mai manifestazione negoziale.

Al riguardo si fronteggiano sostanzialmente due opinioni: quella che vede nel contratto unilaterale una fattispecie contrattuale con la conseguenza che il mancato rifiuto viene interpretato come accettazione implicita o presunta (con la relativa ulteriore conseguenza di ritenere il contratto concluso solo una volta spirato il termine di cui all'art. 1333 c.c. e di ritenere indispensabile il possesso della capacità d'agire in capo all'oblato ed applicabili le norme in materia dei vizi del consenso) e quella che, invece, vede nel contratto unilaterale un negozio unilaterale a rilievo bilaterale con la conseguenza che i suoi effetti si producono non appena la proposta giunge nella sfera di conoscibilità dell'oblato e che il mancato rifiuto di quest'ultimo ha il valore di un mero fatto giuridico.

A sostegno della tesi che vede nel contratto unilaterale un negozio unilaterale a rilievo bilaterale c'è il rilievo per cui il Legislatore utilizza il termine rifiuto (e, nella specie, si tratterebbe di rifiuto eliminativo) che presuppone che una modificazione giuridica si sia già prodotta e che la stessa possa essere, per l'appunto, eliminata con effetto ex tunc attraverso l'atto di rifiuto.

La ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. in termini di contratto o in termini di negozio unilaterale ha conseguenze anche in ordine ai requisiti formali in quanto, ove il contratto richieda particolari requisiti di forma, nessun problema sussiste ove si ricostruisca la fattispecie in termini di negozio unilaterale a rilievo bilaterale mentre più problematica risulta l'ammissibilità di questa forma di perfezionamento del contratto ove il contegno dell'oblato sia interpretato come un'accettazione presunta o implicita.

Tra i negozi formali, poi, ulteriori significative problematiche pone il contratto unilaterale con riferimento alla possibilità, cntestata dai più, di ricorrere allo schema di cui all'art. 1333 cc per dare luogo ad atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali. A sostegno dell'ammissibilità si argomenta dal superamento del dogma dell'intangibilità della sfera dei terzi in favore di una versione temperata dello stesso principio secondo cui la sfera dei terzi sarebbe intangibile solo con riferimento agli effetti negativi. In tale prospettiva, si soggiunge, il negozio unilaterale ex art. 1333 cc potrebbe avere tale efficacia reale, producendo esclusivamente effetti accrescitivi del patrimonio dei terzi, salvo, in ogni caso, un rigoroso controllo causale (la sfera dei terzi sarebbe incisa negativamente dal contratto unilaterale - ad es per gli oneri fiscali - solamente in via indiretta. 

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