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La diffida ad adempiere art.1454 c.c. |
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La diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è l’atto con il quale la parte fedele intima all’altra parte di adempiere in un congruo termine che non potrà essere inferiore a quindici giorni, salvo che ciò sia necessario per la natura del contratto o secondo gli usi, dichiarando che, decorso inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto. Il presupposto per l’operatività della risoluzione del contratto mediante la diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. è sempre quello che l’inadempimento sia imputabile e di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. L’effetto risolutivo della diffida ad adempiere è automatico e non necessita dell’intervento giudiziale costitutivo. Secondo una tesi interpretativa che prende spunto da quanto dispone l’art. 1453 c.c., secondo comma, inoltre, l’effetto risolutivo della diffida ad adempiere non è rinunciabile dalla parte fedele. Le ulteriori modalità di risoluzione automatica del contratto per inadempimento disciplinate dal codice sono: |