| Il diritto privato regionale |
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Il tema del diritto privato regionale attiene ai termini ed ai limiti entro i quali la legge regionale può incidere sull'ordinamento del diritto privato. Nel 2001 è stato riformato il Titolo V della Costituzione. Come noto, l'assetto esistente prima del 2001 era quella secondo cui la potestà legislativa spettava allo Stato salvo che nelle specifiche materie indicate dall'art. 117 Cost nelle quali esisteva una potestà concorrente tra Stato e Regioni. In quel sistema non v'era dubbio che, sul diritto privato, solo la legge dello Stato poteva incidere. Con la riforma dell'art. 117 Cost, la prospettiva è radicalmente mutata in quanto oggi sono le materie riservate alla Legge dello Stato ad essere specificatamente elencate, con potestà legislativa residuale riservata alle Regioni. Ed infatti, al fianco delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, vi sono materie nelle quali sussiste una potestà legislativa concorrente e, per tutte le altre materie, una potestà legislativa generale delle Regioni.
Tornando al tema del diritto privato regionale, occorre sottolineare come lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile e penale ai sensi del secondo comma dell'art. 117 Cost. Sulla materia del diritto privato, la scelta del Legislatore del 2001 era in perfetta continuità con la situazione giuridica preesistente alla riforma. C'è però da indagare se, attraverso la potestà legislativa regionale (esclusiva o concorrente), contemplata dall'art. 117 Cost. residuino, alle Regioni, spazi per incidere sul diritto privato. E', infatti, possibile che, tra le materie riservate alla competenza legislativa regionale, ve ne siano talune che si intersecano con l'ordinamento del diritto privato (si pensi, ad esempio, in materia di legislazione concorrente, alla materia del diritto alla salute). Ci si pone, dunque, la questione di individuare i limiti tra il diritto privato riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e l'ambito entro il quale il Legislatore regionale , legiferando in materia di diritto alla salute, o nelle altre materie riservate alla sua competenza legislativa esclusiva o concorrente, possa incidere sull'ordinamento del diritto privato. Il problema è stato posto più volte all'attenzione della Corte Costituzionale che ha posto il limite della ragionevolezza come fondamento per regolamentazioni parzialmente difformi, nell'ambito del diritto privato, sul territorio regionale. La Consulta ha individuato un limite intrinseco ed un limite estrinseco alla potestà, da parte delle leggi regionali, di incidere sull'ordinamento del diritto privato. Innanzitutto la Regione deve intervenire in una materia di sua competenza; ove tale condizione sia rispettata, il limite della competenza legislativa statale nella materia del diritto privato non è da intendersi come assoluto in quanto taluni adattamenti possono ammettersi, ove sia rispettato un secondo limite che è quello della congruità della legge. Ciò significa che la legge deve avere uno scopo apprezzabile e deve avvalersi di strumenti non eccedenti lo scopo. Esiste, poi, il limite estrinseco della ragionevolezza. Ammesso che siano rispettati i limiti intrinseci, la legge regionale non può interferire sulla materia del diritto privato in maniera troppo incidente (si è parlato di piccole norme di diritto privato). La legge regionale non deve, cioè, alterare eccessivamente l'uniformità dell'applicazione del diritto privato sul territorio nazionale. Passando in rassegna alcune decisioni significative della Consulta, la Corte Costituzionale, con la decisione n. 372/2004, si è occupata della conformità al dettato dell'art. 117 Cost. di una disposizione statutaria regionale che prevedeva il riconoscimento di altre forme di convivenza come obiettivo della regione medesima. La Corte Cost, nell'occasione, non ne ha riconosciuto la contrarietà a costituzione in quanto si trattava di disposizione programmatica che non creava interferenza con l'ordinamento civile. L'introduzione di una disciplina diversa regionale con riferimento al trattamento dei dati personali è stata, invece, dalla Consulta ritenuta contrastante con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (sentenza n. 271 del 2005). In altri casi ancora la Corte Cost non ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in quanto ha ritenuto che la norma regionale abbia inciso sull'ordinamento civile solo al fine di integrare una disciplina concernente l'azione amministrativa (si è trattato, ad esempio, della definizione del nucleo familiare ai fini dell'accesso ad alloggi popolari). Con la sentenza n. 401 del 2007 la Consulta ha, invece, risolto questioni di legittimità costituzionale proposte sul nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 401 del 2007), in ottica inversa, in ordine, cioè, all'invasione, da parte della potestà legislativa statale, dell'ambito delle competenze della potestà legislativa regionale. Si è posto, cioè, il problema di comprendere la legittimità costituzionale del codice nella parte in cui disciplinava in maniera dettagliata la materia degli appalti di servizi e forniture incidendo sulle materie di competenza esclusiva delle Regioni. La Corte Cost. ha dichiarato legittime le norme del codice, sul rilevo della necessità di tutelare la concorrenza rispetto alla quale lo Stato ha potestà legislativa esclusiva. Le norme relative alla procedura dell'evidenza pubblica servono a tutelare la libertà di concorrenza sicchè si è ritenuto giustificato l'intervento legislativo dello Stato. Con riferimento alle norme disciplinanti il contratto stipulato all'esito della procedura dell'evidenza, è stata ritenuta legittima la regolamentazione da parte di fonte statale, sul rilievo che si trattava di materia di diritto privato. |












