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Gli elementi del contratto

L'art. 1325 c.c. stabilisce gli elementi del contratto che individua nell'accordo delle parti, nella causa, nell'oggetto e nella forma quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
    La mancanza di uno degli elementi del contratto sopra indicati determina la nullità strutturale del contratto.
    Tra gli elementi del contratto di cui all'art. 1325 c.c., l'accordo riveste una posizione di preminenza in quanto, in difetto d'accordo, non può neppure parlarsi di vera e propria nullità in quanto si ricade piuttosto nella fattispecie dell'inesistenza del contratto.
    In alcuni casi l'accordo non è sufficiente a produrre rapporti contrattuali in quanto difetta un interesse giuridicamente apprezzabile alla nascita di un vincolo giuridico ex art. 1322 c.c. secondo comma. Sono le situazioni che vengono comunemente indicate come rapporti di cortesia come, a mero titolo di esempio, il caso del passaggio in automobile.

 

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