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Errore, violenza, dolo

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 Gli artt. 1427 c.c. e ss. del codice civile disciplinano l'errore, la violenza e il dolo e, cioè, i vizi del consenso determinanti l'annullabilità del contratto.

    I vizi del consenso incidono sul processo di formazione della volontà di uno o di entrambi i contraenti e, al verificarsi dei necessari presupposti di legge, legittimano l'esperimento dell'azione d'annullamento del contratto da parte del contraente la cui volontà sia risultata viziata.

    Il primo dei vizi del consenso disciplinato dal codice è l'errore.

    L'errore è causa di annullamento del contratto quando sia essenziale e riconoscibile da parte dell'altro contraente.

   L'errore si considera riconoscibile quando, avuto riguardo alle parti, alle circostanze ed alla natura del contratto, una persona di ordinaria diligenza avrebbe potuto rilevarlo (cfr. l'art. 1431 c.c.).

    Si distingue l'errore vizio, che incide sul processo di formazione della volontà, dall'errore ostativo che, invece, riguarda la dichiarazione della volontà contrattuale correttamente formata o la trasmissione della stessa. L'errore nella trasmissione della dichiarazione o nella formazione della dichiarazione può, poi, discendere anche dall'opera di terzi ed anche da alterazioni fraudolente del documento contrattuale.

    L'errore può riguardare esclusivamente una delle parti contrattuali o può riguardare entrambe. In tal caso si parla di errore comune ove sia stato determinante per entrambe le parti o di errore bilaterale ove, pur essendo comune, ha determinato solo una delle due parti a concludere il contratto. Sia nell'ipotesi di errore comune che in quella dell'errore bilaterale, si prescinde dal requisito della riconoscibilità dell'errore ai fini dell'annullamento del contratto. L'errore, a mente dell'art. 1429 del codice civile, è essenziale quando cade sull'oggetto o sul tipo di contratto, ovvero quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione, quando cade sull'identità o sulle qualità dell'altro contraente ovvero quando, trattandosi di errore di diritto, sia stato la ragione unica o principale del contratto. L'errore di calcolo non produce mai l'annullamento del contratto ma solo la rettifica dello stesso, salvo che, trattandosi di errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso (cfr. l'art. 1430 c.c.).

    La parte non in errore, ai sensi dell'art. 1432 c.c., può impedire l'annullamento del contratto offrendosi, prima che la parte in errore possa risentirne pregiudizio, di eseguirlo in modo conforme al contenuto ed alle modalità che il contratto avrebbe avuto ove l'altra parte non fosse caduta in errore. La rettifica costituisce un negozio unilaterale recettizio espressione del principio generale di conservazione del contratto e di tutela della buona fede contrattuale.

    Il secondo dei vizi del consenso disciplinati dal codice, è la violenza che costituisce causa di annullamento del contratto anche laddove sia esercitata da un terzo e sempre che sia tale da far temere ad una persona sensata di esporre sè o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole; la violenza è causa di annullamento del contratto anche laddove sia esercitata sulla persona o sui beni di terze persone e, segnatamente, ove sia esercitata sul coniuge del contraente, su un suo discendente o su un suo ascendente essa viene considerata come se fosse stata subita direttamente dal contraente, ove sia esercitata su altre persone sarà liberamente apprezzata dal giudice (cfr. gli artt. 1434, 1435, 1436 c.c.). Il timore reverenziale non è causa di annullamento del contratto mentre la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo laddove sia diretta al conseguimento di vantaggi ingiusti (cfr. art. 1438 c.c.). La violenza che determina l'annullabilità del contratto è soltanto quella morale e psicologica in quanto la violenza fisica impedisce la configurabilità stessa dell'accordo contrattuale e determina la conseguente nullità del contratto. La violenza, per essere causa di annullamento del contratto, deve avere inciso sul processo di formazione della volontà contrattuale. Secondo una certa giurisprudenza la violenza deve, peraltro, essere stata diretta allo specifico fine di estorcere il consenso. Infine la minaccia deve essere ingiusta, deve, cioè, avere per oggetto un male che l'autore non ha diritto di infliggere.

Il dolo è il terzo dei vizi del consenso disciplinati dal codice e consiste, sotto il profilo oggettivo, nella condotta tenuta da una delle parti che, con artifici e raggiri, induca l'altra parte del contratto a concludere un contratto che non avrebbe altrimenti concluso (dolo vizio ex art. 1439 c.c.) ovvero a concluderlo a condizioni diverse da quelle che avrebbe altrimenti pattuito (dolo incidente ex art. 1440 c.c.). Il dolo, per essere causa di annullabilità del contratto, deve essere idoneo, sotto il profilo oggettivo, a determinare l'altrui consenso, anche se, in senso contrario, parte della dottrina ha sottolineato che sarebbe sufficiente l'accertamento che il dolo abbia avuto in concreto tale efficacia determinante (la giurisprudenza è, invece, orientata per la tesi dell'obiettiva idoneità del raggiro - Cass. Civ. sentenza n. 20792 del 27 ottobre 2004). Il dolo deve, inoltre, essere caratterizzato dall'animus decipiendi e, cioè, dalla volontà di ingannare a prescindere dalla convinzione in merito agli eventuali benefici negoziali per la parte ingannata. Se gli artifici  e i raggiri sono posti in essere da un terzo, il dolo di questo è causa dell'annullamento del contratto se la parte che ne ha beneficiato ne era al corrente. Ove il dolo sia bilaterale, entrambe le parti potranno agire per l'annullamento del contratto. Si discute se anche la reticenza possa costituire causa di annullamento del contratto; in tal senso si ritiene che la reticenza concretizzi un'ipotesi ulteriore di vizio del consenso ove vi sia uno specifico dovere di informazione a carico di una delle parti contrattuali. La questione coinvolge la problematica relativa alla tassatività dei vizi del consenso ed alla possibile interferenza tra le regole di comportamento (correttezza e buona fede nelle trattative) e regole di validità del contratto. In caso di dolo, la vittima degli artifici e raggiri può domandare il risarcimento per responsabilità precontrattuale della controparte. In caso di dolo incidente, poi, questo è l'unico rimedio giudiziale (cfr. l'art. 1440 c.c.). 

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