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Appunti sulla forma degli atti giuridici
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La tematica relativa alle forme integrative si inserisce nell'ambito del più ampio discorso in merito alla forma degli atti giuridici.
 
Nell'ambito del diritto civile vige, in generale e salvo diversa indicazione di legge, il principio della libertà delle forme mentre, nell'ambito del diritto amministrativo, con riferimento ai provvedimenti amministrativi, la regola è quella, opposta, dell'obbligo forma scritta (secondo altra parte della dottrina, invece, anche nell'ambito del diritto amministrativo, vigerebbe il principio della libertà della forma).

Con riferimento alla forma degli atti giuridici, si usa distinguere i casi nei quali la forma è richiesta ad substantiam dai casi nei quali la forma è richiesta solo ai fini della prova, in tali ultime ipotesi la forma non viene richiesta ai fini della validità del contratto ma solo ai fini della prova della sua esistenza non essendo ammessa al riguardo nè la prova per testimoni nè quella per presunzioni.
 
Su tale profilo, un'interessante pronuncia è la sentenza n. 3118 del 1995 della Suprema Corte con la quale viene stabilito che il contratto collettivo aziendale possa essere stipulato anche non in forma scritta in quanto le norme che prescrivono la forma scritta sono di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione analogica. La sentenza si riferisce, oltre che alla forma ad substantiam ed alla forma ad probationem, alla forma integrativa che ha, cioè, funzioni distinte da quella di condizionare la validità o la prova dell'atto.
 
Un esempio di forma integrativa è quella dell'associazione non riconosciuta; l'atto costitutivo può essere  anche a forma libera ma, ove si intenda attribuire all'associazione la personalità giuridica, il contratto deve possedere la forma scritta.

In via generale, il mancato rispetto della forma ad substantiam di un contratto ne determina la nullità ex art. 1325 cc anche se vi sono ipotesi, come quelle contemplate in materia di testamento , in relazione alle quali il mancato rispetto della forma richista ad subtantiam, non dà vita alla nullità dell'atto ma alla sua annullabilità.
 
Se una determinata forma è richiesta ad substantiam per il contratto, una questione che si pone è quella se la forma sia necessaria solo per gli elementi essenziali o anche per quelli accidentali. Secondo una parte della dottrina, la forma scritta sarebbe sempre necessaria anche con riferimento agli elementi accessori. Secondo altra parte della dottrina, invece, la forma sarebbe richiesta solo per gli elementi essenziali (cfr. la sentenza 12 gennaio 2006 n. 419).
 
Altra questione è quella se, nei contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam, sia necessario che tutti gli elementi essenziali risultino dall'atto e in particolare se la volontà debba necessariamente obiettivarsi nel contratto o possa ricavarsi aliunde.
 
Al riguardo, in particolare, si è posta la questione se una quietanza di pagamento sottoscritta relativa all'acquisto del terreno potesse integrare gli estremi di un contratto di vendita del bene.
 
Dottrina e giurisprudenza tendono ad escludere tale efficacia della quietanza di pagamento atteso che essa è solo una dichiarazione di scienza mentre, allorchè il Legislatore richiede la forma scritta, esige che la volontà si obiettivizzi nel contratto.
 
Si pone, al riguardo, la questione se la manifestazione della volontà nell'ambito dei contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam sia requisito essenziale dell'atto. Secondo parte della dottrina, considerando che talvolta il Legislatore uilizza la terminologia "volontà espressa" ciò comporterebbe che, in difetto di tale espressa previsione, la volontà potrebbe risultare anche implicitamente.
 
Al riguardo, la giurisprudenza mantiene una posizione di maggior rigore (Cass n. 10649 del 2004, ha chiarito che l'accettazione di un contratto d'opzione che abbia ad oggetto immobili richiede la forma scritta ad substantiam. Tale forma scritta non è supplita da meri comportamenti, nè da quietanze che presuppongono il contratto ma non integrano la manifestazione della volontà - altra pronuncia che si occupa delle manifestazioni implicite di volontà è Cass Civ 10 maggio 1996 n. 4400).
 
 
Cassazione civile  sez. III 12 gennaio 2006 n. 419

In tema di forma degli accordi modificativi delle originarie clausole contrattuali di un contratto per il quale sia prevista dalla legge la forma scritta "ad substantiam", gli accordi riguardanti l'esecuzione del contratto si possono stipulare anche verbalmente, atteso che la forma scritta "ad substantiam" riguarda solo i requisiti essenziali del contratto, tra i quali non rientrano gli elementi che ne regolano l'esecuzione.

Cassazione civile  sez. I 10 maggio 1996 n. 4400

Nei contratti per i quali sia prescritta la forma scritta, a pena di nullità, l'accettazione non deve essere necessariamente manifestata in modo esplicito, ma è sufficiente che la volontà di accettare la proposta sia desumibile, per implicito, da una dichiarazione redatta per iscritto, diretta alla controparte da colui cui la proposta è indirizzata.



 

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