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La forma del contratto rientra, quando risulta prescritta dalla legge a pena di nullità, tra i requisiti strutturali del contratto di cui all’art. 1325 c.c., tra i requisiti, cioè, il cui difetto determina la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. La forma del contratto è lo strumento con il quale, in via generale, viene socializzata la volontà contrattuale e, al riguardo, occorre distinguere l’attività di documentazione, che consiste nell’attività produttiva del documento, dal documento vero e proprio che è il prodotto concreto dell’attività di documentazione.
L’ordinamento, in via generale, lascia alle parti la libertà di scegliere la forma del contratto, imponendo determinate forme soltanto con riferimento a specifici contratti.
Tra le forme solenni del contratto, sono da segnalare l’atto pubblico e la scrittura privata. L’atto pubblico, richiesto, fra l’altro, per le donazioni e per le convenzioni matrimoniali, è, a mente dell’art. 2699 c.c. : “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato…fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” . La scrittura privata, richiesta per tutti gli atti indicati all’art. 1350 c.c., è il documento scritto con qualsiasi mezzo e sottoscritto dalle parti. Con il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, è stato introdotto, tra le possibili forme del contratto, anche il documento informatico e, cioè, il documento formato con strumenti informatici o telematici atto a rappresentare un atto o un fatto giuridicamente rilevante. I documenti informatici sono indicati all’art. 10 del d.p.r. citato e sono il documento informatico tout court (art. 10, 1° comma), il documento informatico sottoscritto con firma elettronica (art. 10 2° comma) il documento informatico con firma digitale (art. 10, 3° comma) e il documento informatico sottoscritto con firma digitale autenticata ex art. 24 del d.p.r. citato.
Occorre, poi, sottolineare, in tema di forma del contratto, che le parti sono libere di imporre una determinata forma per la conclusione del contratto anche se la stessa non sia prevista come obbligatoria per legge. In tal caso si presume che tale forma sia prevista ai fini della validità del contratto. Analogamente è previsto che il proponente possa imporre una determinata forma per l’accettazione del contratto, talchè un’accettazione in forma diversa non determina la conclusione del contratto (si vedano gli artt. 1326 e 1352 c.c.). Si discute in dottrina se la forma richiesta per il contratto sia analogamente imposta per il relativo contratto risolutivo. Si propende per la tesi positiva anche qualora il contratto da risolvere sia un contratto preliminare di compravendita immobiliare (si veda, in tal senso, Cass. Civ., Sent. n. 9341 del 17 maggio 2004).
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