| La garanzia per evizione e la garanzia per i vizi |
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Tra le obbligazioni gravanti sul venditore ai sensi dell’art. 1476 c.c. vi è quella che ha per oggetto la garanzia per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. c.c. e quella che ha per oggetto la garanzia per l’evizione di cui agli artt. 1483 e ss. c.c.
La garanzia per l’evizione e la garanzia per i vizi sono state ricondotte da parte della dottrina nell’ambito della più generale fattispecie della responsabilità per inadempimento mentre, secondo la dottrina prevalente, esse rientrano fra le obbligazioni di garanzia in senso tecnico in quanto consistono nell’assunzione di un rischio. Con la garanzia per l’evizione il venditore assume su di sé il rischio che il compratore subisca la privazione o la limitazione del diritto acquistato per effetto di diritti preesistenti che terzi vantano sul bene venduto o su parte di esso e/o di azioni o iniziative stragiudiziali che abbiano a proporre per la relativa tutela ovvero che il compratore sia limitato nel godimento del diritto acquistato per effetto di diritti reali minori o di diritti di godimento di terzi (cfr. gli artt. 1483, 1484 e 1489 c.c.). Con la garanzia per i vizi, il venditore assume su di sé il rischio che la cosa venduta presenti dei vizi che la rendano inidonea alla sua destinazione o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (cfr. l’art. 1490 c.c.). Ove il compratore subisca l’evizione il venditore sarà tenuto a rimborsargli il prezzo e le spese (sostenute per la vendita e per la manutenzione del bene), nonché i frutti che egli sia stato tenuto a restituire al terzo che sia stato riconosciuto proprietario del bene (o di parte di esso) (cfr. gli artt. 1483 e 1479 c.c.). Per l’operatività della garanzia per l’evizione è necessario che il compratore, convenuto in rivendica, chiami in giudizio il venditore dal quale pretende di essere garantito (cfr. l’art. 1485 c.c.); in difetto non potrà valersi della garanzia ove il venditore dimostri l'esistenza di sufficienti ragioni per il rigetto della domanda del terzo. Ove il compratore subisca l’evizione parziale ovvero nel caso in cui il bene venduto sia gravato da diritti o oneri reali o da diritti personali di godimento di terzi, il compratore avrà la possibilità di sospendere il pagamento del prezzo oppure di chiedere la risoluzione del contratto o, ancora, quello di chiedere una riduzione del prezzo (cfr. gli artt. 1484, 1489 e 1480 c.c.).
A fianco degli indennizzi conseguenti alla garanzia per l’evizione, il compratore, ove sia configurabile un addebito a titolo di colpa del venditore, potrà ottenere il risarcimento del danno. Le parti possono limitare od escludere la garanzia per l’evizione ma il venditore, in caso di evizione, sarà tenuto sempre a rimborsare il prezzo e le spese fatte per la vendita salvo che la stessa sia stata fatta a rischio e pericolo del compratore. In ogni caso la garanzia per l’evizione opera ove l’evizione sia conseguita a fatto proprio del venditore ed è nullo ogni patto contrario (cfr. l’art. 1487 c.c.).
La garanzia per i vizi riguarda, secondo la prevalente dottrina, la vendita di cose di specie nelle quali l’effetto traslativo è immediato. Nel caso in cui si abbia la vendita di cose generiche, l’individuazione e la consegna di un bene con qualità inferiori alla media o di un bene viziato costituisce inadempimento e legittima l’esperimento dei rimedi ad esso connessi (cfr. l’art. 1497 c.c.). |












