| Il contratto di compravendita |
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Argomenti correlati la garanzia per i vizi e per l'evizione la vendita a rate con riserva della proprietà la vendita con patto di riscatto Il contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 1470 c.c., realizza il trasferimento della proprietà di un bene mobile o immobile o di un altro diritto a fronte della corresponsione del prezzo. Con riferimento alla causa del contratto di compravendita, così come individuata nel richiamato art. 1470 c.c., occorre distinguere la fattispecie legale da quella, caratterizzata dalla pattuizione di un prezzo irrisorio, in cui la vendita dissimula, in realtà, una donazione. In tal caso, il contratto di compravendita è nullo per frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. Ancora differente è l’ipotesi del contratto a causa mista che si caratterizza per la compresenza della causa delle compravendita e di quella della donazione (si tratta, in sostanza, di una compravendita nella quale viene pattuito un prezzo più basso rispetto a quello di mercato). Il contratto di compravendita è un contratto ad effetti reali e la fattispecie traslativa si realizza per effetto del consenso legittimamente prestato ai sensi dell’art. 1376 c.c. A prescindere dall’effettiva consegna, dunque, il trasferimento del diritto è, normalmente, contestuale alla conclusione del contratto. Per le ipotesi in cui il prezzo non viene pagato contestualmente alla conclusione del contratto di compravendita, il venditore, a garanzia del pagamento, può iscrivere ipoteca sui beni immobili o sui beni mobili registrati trasferiti all’acquirente (cfr. artt. 2810 e 2817 c.c.). Ove il bene oggetto del contratto di compravendita sia generico, l’effetto traslativo si produce con l’individuazione, tale individuazione viene effettuata, di norma, con la consegna all’acquirente; nel caso in cui si tratti di merci da trasportare, l’individuazione viene effettuata con la consegna al vettore. Oltre all’effetto traslativo, il contratto di compravendita produce anche effetti obbligatori.
L’obbligazione che grava sull’acquirente è quella di pagare il prezzo, di norma, contestualmente alla consegna della cosa compravenduta (cfr. art. 1499 c.c.). Le obbligazioni che gravano sul venditore sono quelle di effettuare la consegna. Il luogo della consegna è quello dove si trovava la cosa al momento della conclusione del contratto di compravendita, se conosciuto o, in difetto, quello dove si trova la sede dell’impresa del venditore.
Secondo parte della dottrina, corollario di tale obbligo sarebbe quello di astenersi dal compiere atti che possano pregiudicare il trasferimento del diritto già avvenuto (si pensi ad una seconda alienazione, successiva alla prima, che pregiudichi il primo acquisto a causa della priorità nella trascrizione da parte del secondo acquirente). A carico del venditore, ci sono, poi, le obbligazioni di garanzia. Argomenti correlati la garanzia per i vizi e per l'evizione la vendita a rate con riserva della proprietà la vendita con patto di riscatto le garanzie nell'appalto
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