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Il contratto di compravendita

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Il contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 1470 c.c., realizza il trasferimento della proprietà di un bene mobile o immobile o di un altro diritto a fronte della corresponsione del prezzo.

Con riferimento alla causa del contratto di compravendita, così come individuata nel richiamato art. 1470 c.c., occorre distinguere la fattispecie legale da quella, caratterizzata dalla pattuizione di un prezzo irrisorio, in cui la vendita dissimula, in realtà, una donazione.

In tal caso, il contratto di compravendita è nullo per frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. Ancora differente è l’ipotesi del contratto a causa mista che si caratterizza per la compresenza della causa delle compravendita e di quella della donazione (si tratta, in sostanza, di una compravendita nella quale viene pattuito un prezzo più basso rispetto a quello di mercato).

Il contratto di compravendita è un contratto ad effetti reali e la fattispecie traslativa si realizza per effetto del consenso legittimamente prestato ai sensi dell’art. 1376 c.c.

A prescindere dall’effettiva consegna, dunque, il trasferimento del diritto è, normalmente, contestuale alla conclusione del contratto. Per le ipotesi in cui il prezzo non viene pagato contestualmente alla conclusione del contratto di compravendita, il venditore, a garanzia del pagamento, può iscrivere ipoteca sui beni immobili o sui beni mobili registrati trasferiti all’acquirente (cfr. artt. 2810 e 2817 c.c.).

Ove il bene oggetto del contratto di compravendita sia generico, l’effetto traslativo si produce con l’individuazione, tale individuazione viene effettuata, di norma, con la consegna all’acquirente; nel caso in cui si tratti di merci da trasportare, l’individuazione viene effettuata con la consegna al vettore.

Oltre all’effetto traslativo, il contratto di compravendita produce anche effetti obbligatori.

L’obbligazione che grava sull’acquirente è quella di pagare il prezzo, di norma, contestualmente alla consegna della cosa compravenduta (cfr. art. 1499 c.c.).
Il prezzo può essere stato determinato direttamente dalle parti nel contratto di compravendita oppure rimesso alla determinazione di un terzo. Ove il terzo non proceda alla determinazione del prezzo, le parti possono rivolgersi al presidente del Tribunale affinché nomini una persona che effettui tale determinazione in sostituzione del terzo da loro individuato. Nel caso in cui si tratti di merce abitualmente venduta dal venditore, anche in difetto di una specifica previsione contrattuale, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo abituale ovvero, se si tratta di merci con un prezzo di borsa o di mercato, al prezzo risultante dai listini o dai mercuriali (cfr. art. 1473 c.c.).

Le obbligazioni che gravano sul venditore sono quelle di effettuare la consegna. Il luogo della consegna è quello dove si trovava la cosa al momento della conclusione del contratto di compravendita, se conosciuto o, in difetto, quello dove si trova la sede dell’impresa del venditore.


 Il venditore ha l’obbligo di consegnare anche gli interessi e i frutti maturati dal momento della conclusione del contratto di compravendita. Inoltre ha l’obbligo di procurare il trasferimento del diritto ove esso non sia conseguenza automatica della conclusione del  contratto (si pensi alla vendita di cosa futura, alla vendita di cosa altrui o alla vendita con riserva della proprietà).

Secondo parte della dottrina, corollario di tale obbligo sarebbe quello di astenersi dal compiere atti che possano pregiudicare il trasferimento del diritto già avvenuto (si pensi ad una seconda alienazione, successiva alla prima, che pregiudichi il primo acquisto a causa della priorità nella trascrizione da parte del secondo acquirente).

A carico del venditore, ci sono, poi, le obbligazioni di garanzia.

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