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Il recesso la revoca e la disdetta |
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Il recesso può essere convenzionale o legale a seconda che il relativo diritto potestativo sia costituito per volontà delle parti o per volontà della legge. Nel caso del recesso convenzionale, le parti sovente prevedono un corrispettivo per il recesso denominato caparra penitenziale. Il recesso deve essere esercitato mediante dichiarazione recettizia che esige la prova della comunicazione al destinatario e necessita il rispetto di un congruo preavviso. Il recesso può essere unilaterale, ove previsto a favore di una sola parte o bilaterale ove previsto a favore di entrambe. Il recesso legale risponde a logiche distinte: in alcuni casi il Legislatore prevede il recesso quale modalità di possibile estinzione di vincoli contrattuali senza limitazioni di tempo (si pensi al recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato); in altre ipotesi il Legislatore ha previsto la facoltà di recesso in favore del contraente che abbia visto un deterioramento della propria posizione contrattuale ma, in tal caso, l’efficacia del recesso è subordinata ad una sentenza del giudice (si pensi alla facoltà di recesso concessa, nei contratti a prestazioni corrispettive, a favore del contraente la cui controprestazione sia diventata parzialmente impossibile); infine il Legislatore ha previsto il diritto di recesso come diritto di pentimento da esercitarsi discrezionalmente entro un termine di decadenza in favore di contraenti considerati deboli (si pensi a tutta la legislazione a tutela del consumatore). Il recesso, nei contratti ad esecuzione istantanea, non può essere esercitato quando è iniziata l’esecuzione del contratto mentre, nei contratti ad esecuzione continuata o di durata, può essere esercitato anche successivamente ma non produce effetti sulle prestazioni già eseguite (art. 1373 c.c.). Il recesso, in ogni caso, produce effetti ex nunc, salva una diversa volontà delle parti.
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