| indennità di occupazione e maggior danno |
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Come noto l'indennità d'occupazione è dovuta dal conduttore al locatore dalla scadenza del contratto di locazione sino alla riconsegna ove risulti moroso nella restituzione dell'immobile. Tale indennità è, in sostanza, un ristoro minimo e forfettizzato del danno salvo il risarcimento ulteriore, che deve però essere oggetto di prova, ai sensi dell'art. 1591 cc. Al riguardo, deve ricordarsi che, a mente dell'art. 6 comma 6 della L. n. 431 del 1998, in caso di sospensione legale dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione l'indennità d'occupazione è dovuta nella misura mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente con una maggiorazione dell'importo xosì determinato del venti per cento.
In giurisprudenza si è posta la questione se l'indennità, così come commisurata dalla norma speciale, abbia natura risarcitoria e possa, in via analogica, applicarsi anche alle locazioni ad uso diverso dall'abitativo come risarcimento del maggior danno ex art. 1591 cc. La norma speciale che prevede la corresponsione di un canone maggiorato del 20% a titolo di indennità d'occupazione, si è così chiarito, ha effetto solo sulle locazioni ad uso abitativo e soltanto entro il campo oggettivo di applicazione dei comuni ad alta densità abitativa come individuati dall'art. 6 comma 1 della L. n. 431 del 1998. Ne consegue che tale maggiorazione non può considerarsi un risarcimento minimo e determinato in via presuntiva del maggior danno ex art. 1591 cc. Ne consegue ancora che, ai fini del riconoscimento di tale maggior danno, occorre svolgere le relative deduzioni sin dall'atto introduttivo del giudizio non essendo consentito mutare il tiolo della domanda nelle fasi successive del processo. Cassazione civile sez. III 19 marzo 2007 n. 6468 Nell'ipotesi di domanda di indennità di occupazione per ritardata restituzione di immobile locato per uso diverso dall'abitazione, con l'applicazione degli aggiornamenti Istat e della maggiorazione del 20 per cento, in forza della disposizione speciale del comma 6 dell'art. 6 l. n. 431 del 1998 in ragione della sospensione legale dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella di attribuzione dello stesso beneficio economico a titolo di risarcimento del maggior danno per ritardata restituzione dell'immobile ai sensi della norma generale dell'art. 1591 c.c., perché comporta il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e del thema decidendum, mentre integra violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il riconoscimento del predetto beneficio economico, a titolo di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, quando lo si è espressamente domandato a titolo di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato il Comune di Castellamare di Stabia, per quel che ancora rileva, al pagamento, in favore di G.M., della somma di L. 147.759.246 a titolo di indennità di occupazione, per il periodo novembre 1996 ottobre 2001, dell'immobile condotto in locazione per uso di edificio scolastico, ed ha respinto la domanda, proposta dalla G. a norma della L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6,, dell'applicazione automatica a tale indennità, per effetto della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, degli aggiornamenti Istat e della maggiorazione del venti per cento. La sentenza è stata appellata da entrambe le parti e la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'impugnazione della Guerra, ha riconosciuto l'aggiornamento Istat e la maggiorazione del 20% a titolo, rispettivamente, di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria e di risarcimento del danno per ritardata consegna, ex art. 1591 c.c. Avverso quest'ultima decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi. La Guerra ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi, illustrati da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ex art. 335 c.p.c. Col primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.) il ricorrente principale ha dedotto: a) che mentre con l'atto introduttivo del giudizio era stata chiesta l'applicazione automatica dell'aggiornamento Istat e della maggiorazione del 20% ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6, quale conseguenza della sospensione del provvedimento di rilascio dell'immobile, con l'atto di appello aggiornamento e maggiorazione erano stati domandati a titolo di risarcimento del danno per ritardata restituzione dell'immobile, ex art. 1591 c.c., sicché vi era stata, come da eccezione formulata nella comparsa di costituzione in appello, respinta dalla sentenza impugnata, un'inammissibile mutatio libelli; b) che, nel riconoscere l'aggiornamento Istat a titolo di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, la Corte di merito era peraltro incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; c) che, infine, tale principio era stato violato anche con riferimento all'attribuzione dell'indennità di occupazione fino all'ottobre 2001, anziché fino all'ottobre 1999, come richiesto con l'atto introduttivo. La prime due censure sono fondate. Costituisce domanda nuova inammissibile in appello, ex art. 345 c.p.c., perché fondata su diversa causa, petendi, comportante il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e l'introduzione nel processo di un nuovo thema decidendi, con alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione e dei termini della controversia, quella relativa all'attribuzione, in tema di locazione di immobili urbani, di determinati benefici economici a titolo di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile, ex art. 1591 c.c., rispetto alla richiesta fattane in primo grado in correlazione con una determinata normativa speciale, nella specie per effetto della sospensione del provvedimento di rilascio, respinta dal primo giudice per inapplicabilità della normativa stessa, in quanto riguardante le locazioni ad uso abitativo e non anche le locazioni ad uso diverso. Integra violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., sempre in tema di locazione, riconoscere un determinato beneficio economico a titolo di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria quando lo si è espressamente domandato a titolo di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile. La terza censura, relativa all'attribuzione, da parte del Tribunale, dell'indennità di occupazione fino all'ottobre del 2001, anziché fino all'ottobre 1999, come domandato dalla Guerra con l'atto introduttivo del giudizio, è invece infondata e va respinta, essendosi sul punto formato il giudicato per mancata impugnazione del Comune in appello. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento degli altri motivi del medesimo ricorso (tutti sostanzialmente proposti in via gradata, tranne l'ultimo riguardante le spese), e del ricorso incidentale (concernente la misura degli aggiornamenti Istat e le spese), la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, nonché il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2007 |
















