|
Argomenti correlati
l'oggetto del contratto
l'interpretazione del contratto
l'integrazione del contratto
l'arbitraggio e l'arbitrato
Gli artt. dal 1362 al 1371 del codice civile individuano le regole di interpretazione dei contratti.
Si tratta dei criteri da seguire per stabilire il contenuto del contratto in caso di contrasti interpretativi e la violazione di tali criteri è rilevabile anche dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
La giurisprudenza prevalente ritiene che vi sia un ordine gerarchico tra i criteri di interpretazione del contratto e, in particolare, gli artt. dal 1362 al 1367 c.c. pongono regole di interpretazione soggettiva che prevalgono su tutte le altre, gli artt. dal 1367 al 1370 pongono regole di interpretazione oggettiva cui è possibile fare ricorso quando le regole di interpretazione soggettiva non sono sufficienti a chiarire il contenuto del contratto e l’art. 1371 c.c. pone delle regole di interpretazione di chiusura cui è possibile fare ricorso solo qualora tutte le altre regole di interpretazione si siano rivelate insufficienti allo scopo (si veda Cass. Civ., sentenza 3 aprile 2003, n. 5150).
L’art. 1362 c.c. stabilisce che, nell’interpretazione del contratto, si debba privilegiare la comune intenzione dei contraenti quale desumibile dall’interpretazione letterale e dal contegno complessivo delle parti.
L’interpretazione letterale del contratto, pur non dovendo essere l’unica da seguire, rappresenta pur sempre il criterio prioritario d’orientamento per l’individuazione della comune volontà dei contraenti essendo possibile ricorrere all’interpretazione logica solo in caso di ambiguità del testo o esplicitando i motivi del di scostamento della lettera del contratto (si vedano Cass. Civ. n. 14495/2004 e n. 11609/2002).
L’art. 1363 c.c. stabilisce che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, l’art. 1364 c.c. che le espressioni generali utilizzate nel contratto cadono esclusivamente sugli oggetti in ordine ai quali le parti hanno deciso di contrattare (interpretazione restrittiva) e l’art. 1365 c.c. che quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto non si presumono esclusi i casi non espressi (interpretazione estensiva).
L’art. 1366 c.c. rappresenta, secondo la giurisprudenza, una norma di raccordo tra i criteri di interpretazione soggettiva e i criteri di intepretazione oggettiva e stabilisce che, in ogni caso, il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Tra i criteri di interpretazione del contratto di natura oggettiva, l’art. 1367 c.c. stabilisce che tra i più significati possibili da attribuire ad una clausola contrattuale deve essere privilegiata quell’interpretazione che consenta di attribuire alla clausola stessa qualche effetto giuridico piuttosto che quella che non gliene riconosca alcuno. Secondo parte della dottrina, inoltre, dovrebbe essere privilegiata quell’interpretazione che consenta di attribuire il massimo effetto giuridico possibile alla clausola.
L’art. 1368 c.c. stabilisce, inoltre, la possibilità di ricorrere, in caso di ambiguità, alle prassi generalmente seguite nel luogo ove è stato concluso il contratto o, nel caso in cui una delle parti sia un imprenditore, nel luogo ove è la sede dell’impresa.
L’art. 1369 c.c. detta un criterio di interpretazione del contratto che tiene conto della causa del contratto stesso, stabilendo, cioè, che ove sussistano espressioni ambigue, deve essere privilegiata l’interpretazione più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto.
L’art. 1370 c.c. stabilisce, poi, che le clausole inserite nelle condizioni generali del contratto o in moduli e formulari unilateralmente predisposti debbano essere interpretate, in caso di ambiguità, a favore del contraente non predisponente.
L’art. 1371 c.c., infine, come detto, pone una regola di chiusura per cui, nei contratti a titolo gratuito, debba essere privilegiata l’interpretazione meno gravosa per l’obbligato e, nei contratti a titolo oneroso, l’interpretazione che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti .
Argomenti correlati
l'oggetto del contratto
l'interpretazione del contratto
l'integrazione del contratto
l'arbitraggio e l'arbitrato
|