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L’invalidità del contratto indica la difformità della fattispecie contrattuale concretamente posta in essere dal modello legale e deve essere distinta concettualmente dall’inefficacia del contratto che, invece, riguarda gli effetti giuridici del contratto.
Mentre, dunque, l’invalidità del contratto riguarda l’atto e la modalità formativa dell’accordo contrattuale, l’inefficacia riguarda il rapporto contrattuale e, cioè, la vicenda giuridica originate dal contratto.
La differenza tra invalidità del contratto ed inefficacia del contratto consiste, dunque, nella diversità dei rispettivi riferimenti oggettivi in quanto l’invalidità si riferisce al contratto come atto giuridico mentre l’inefficacia si riferisce al rapporto a cui ha dato vita il contratto.
E’ così possibile che un contratto invalido in quanto annullabile produca effetti in quanto non annullato e, al contrario, che un contratto valido (in quanto conforme al modello legale e non annullabile) sia inefficace in quanto, ad esempio, sottoposto a condizione sospensiva.
Le principali fattispecie di invalidità del contratto sono la nullità e l’annullabilità a cui, secondo parte della dottrina, deve essere aggiunta anche la rescindibilità.
Secondo la dottrina, poi, occorre mantenere distinta l’ipotesi della nullità del contratto da quella della sua inesistenza configurabile, ad esempio, quando non sia neppure configurabile l’accordo (si pensi al caso della palese difformità tra proposta e accettazione). La distinzione tra nullità del contratto e l’inesistenza è rilevante in quanto al contratto inesistente non si applica la normativa relativa alla conservazione di taluni degli effetti del contratto nullo (è, dunque, inapplicabile l’art. 1424 c.c.).
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