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L’art. 1374 c.c.  stabilisce, in tema d’integrazione del contratto, che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.

Una volta formato l’accordo contrattuale ed eventualmente, in caso di dissenso, interpretato il contenuto secondo le norme di cui agli artt. dal 1362 al 1371 c.c., l’integrazione del contratto consiste nella produzione automatica di effetti ulteriori rispetto a quelli voluti dalle parti.

L’integrazione del contratto può, naturalmente, verificarsi solo qualora possa essere considerato concluso un contratto. Si può individuare un ordine gerarchico tra le fonti del regolamento contrattuale e, tra di esse, le fonti di integrazione del contratto sono: 1) le norme imperative di legge o di regolamento idonee a sostituire le clausole difformi del contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c. secondo comma; 2) le norme suppletive ed integrative di legge e di regolamento e gli usi normativi di cui all’art. 1374 c.c. che sono idonee/i ad integrare il contenuto del regolamento contrattuale ove le parti non abbiano diversamente disposto; 3) le norme d’equità stabilite dal giudice in caso di lacuna del contenuto contrattuale.

Tra le fonti di integrazione del contratto rientrano le leggi ed i regolamenti che possono produrre norme imperative, suppletive o dispositive idonee, rispettivamente, ad integrare il contenuto del contratto anche in contrasto con la volontà dei contraenti (norme imperative) ad integrare il contenuto del contratto con clausole non previste dalle parti (norme suppletive) ad integrare il contenuto di clausole contrattuali per aspetti non specificamente disciplinati (norme dispositive).

Rientrano tra le fonti di integrazione del contratto anche gli usi negoziali di cui all’art. 1340 c.c. che non presuppongono il requisito dell’opinio iuris e che integrano il contratto purchè manchi una contraria volontà delle parti ed anche se non richiamati dalla legge. Gli usi negoziali, inoltre, ove pongano clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., non sfuggono alla tutela del contraente debole con la conseguente necessità della specifica sottoscrizione pena la loro inefficacia. Gli usi richiamati dall’art. 1374 c.c. sono, invece, gli usi normativi che sono caratterizzati dall’opinio iuris e che possono riguardare anche prassi generalizzate non negoziali. In ogni caso, sia gli usi negoziali che gli usi normativi, come fonti di integrazione del contratto, richiedono che la prassi costituente l’uso riguardi una generalità di soggetti.

Gli usi negoziali, al contrario degli usi normativi, prevalgono sulle norme di legge suppletive e dispositive.

L’art. 1374 c.c. pone una ulteriore norma di integrazione del contratto che è quella dell’equità integrativa – correttiva o suppletiva – del giudice. L’art. 1374 c.c., peraltro, affida al giudice il potere di dettare la regola del caso concreto solo laddove manchino tutte le altre fonti. In materia di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c., dunque, il Giudice deve rifarsi ai principi desumibili dalla Costituzione in quanto il presupposto dell’intervento dell’equità suppletiva è proprio l’assenza di altre fonti d’integrazione del contratto.

La buona fede di cui all’art. 1375 c.c. attiene prevalentemente alla fase dell’esecuzione del rapporto contrattuale ed è fonte autonoma di obbligazioni prescindendo dalla eventuale completezza del contenuto del contratto. In tal senso, al contrario dell’equità che rappresenta il criterio cui il Giudice si deve attenere per individuare la regola idonea ad integrare il contenuto di un contratto che presenti eventuali aspetti lacunosi, la buona fede è, di per sé, fonte produttiva di obblighi sicchè il Giudice si deve limitare ad individuare la regola e non ha il compito di crearla.

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