| La condizione sospensiva, la condizione risolutiva, la condizione potestativa |
|
Argomenti correlati la vendita con patto di riscatto
La condizione è il principale tra gli elementi accidentali del contratto ed è lo strumento attraverso il quale le parti possono inserire all’interno del regolamento contrattuale i motivi individuali.
La condizione del contratto può essere sospensiva o risolutiva; si usa, poi, distinguere tra le condizioni casuali e le condizioni potestative e, tra queste ultime, occorre ulteriormente distinguere le condizioni meramente potestative. La condizione è potestativa quando ha per oggetto il comportamento di una delle parti del contratto, è casuale quando ha per oggetto un fatto esterno alle parti o il fatto di un terzo. La condizione è meramente potestativa quando ha per oggetto il comportamento di una delle parti che, per essa, sia indifferente compiere o non compiere. Il contratto cui è apposta una condizione sospensiva meramente potestativa avente per oggetto il comportamento del debitore o dell’alienante è nullo (art. 1355 c.c.).
La condizione illecita rende nullo il contratto cui è apposta. La condizione impossibile rende nullo il contratto ove sospensiva, si considera non apposta ove risolutiva. Ove la condizione non si avveri per fatto imputabile alla parte con interesse contrario al suo avveramento, l’ordinamento prevede un’apposita finzione d’avveramento della condizione (art. 1359 c.c., secondo la giurisprudenza, per l’operatività di tale finzione d’avveramento, è necessario che la condizione sia apposta nell’esclusivo interesse di una delle parti e non nell’interesse di entrambe).
Argomenti correlati la vendita con patto di riscatto
|












